Riforma del processo penale: ancora modifiche allo schema di legge-delega
02 Agosto 2019
Com'è noto il Consiglio ha approvato con la formula «salvo intese» la parte relativa alla materia penale: non si è, dunque, trovato un accordo. Deve dirsi che, con riferimento al processo penale, l'articolato fatto pervenire dal Ministro della Giustizia si compone degli artt. 13-22. Queste norme sono già state oggetto di commenti, anche molto diversificati, anzi contrapposti. Un esempio: c'è chi ritiene che la modalità abbreviata di motivazione della sentenza di non luogo a procedere sia destinata a favorire la sua pronuncia e chi sostiene l'esatto contrario. Per l'interprete una delle più interessanti chiavi di lettura di questo «semilavorato» - dovendo passare il vaglio delle Commissione Giustizia e l'attuazione della delega - è costituito dalla verifica, nei limiti del possibile, delle «varianti» che nelle successione delle bozze, rese disponibili, il testo ha subito (v., A. Marandola, Tanto rumore per nulla (….o peggio). La riforma del processo penale prende forma, in Il penalista). In funzione «esplorativa» è stata inizialmente prestata agli attori della vicenda processuale una bozza di 31-32 punti attraverso la quale sono emerse disponibilità e rigidità (basta leggere i comunicati dell'A.N.M. e dell'U.C.P.). Da un lato, si segnalano resistenze in punto di impugnazioni, dall'altro, posizioni maggiormente intransigenti in materia di indagini preliminari. Disponibilità di entrambe le associazioni si evidenziavano in punto di depenalizzazione e di riti speciali (v. patteggiamento ulteriormente allargato). A seguito di continue, informali, interlocuzioni effettuate in un primo passaggio interno ad una componente del Governo, si diffonde una prima bozza di schema di legge-delega. Significativamente, nella rubrica e all'art. 13, primo comma, compariva il riferimento alla «depenalizzazione», più asetticamente definita «rivisitazione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni» e si prevedevano, fatto salvo il passaggio in sede politica, il nuovo patteggiamento con pena fino a 10 anni, la rimodulazione del criterio della premialità e la riscrittura delle esclusioni. Va subito detto che nella successiva formulazione della bozza, il patteggiamento «extralarge» non era destinato a superare il confronto politico. La sua previsione risulta definitivamente accantonata. Restava traccia, nei riferiti termini, della rivisitazione del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni, che scompariva, essa pure, nella versione ufficiale rimessa al Consiglio dei Ministri. La nuova stesura della riforma presenta ulteriori novità: non era più riprodotta la previsione – invero, difficile, da condividere - con cui si prevedeva che la proroga delle indagini dovesse avvenire senza contraddittorio. Nel testo ora trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si conferma l'avvenuta soppressione di quest'ipotesi. Compariva la previsione dei contenuti solo «imprescindibili» in punto di fatto e di diritto della sentenza di non luogo a procedere. Corrette la discrepanze formali relative alla «depenalizzazione», il nuovo testo presenta due novità. In primo luogo, scompare il riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura, nella disciplina dei cd. criteri di priorità. Invero, la formulazione della delega poteva essere variamente interpretata, potendosi far riferimento sia all'elaborazione dei criteri da parte del C.S.M., sia, più verosimilmente, intendendo «principi posti dal C.S.M.» come riferiti al modello organizzativo delle Procure. Il Ministro ha preferito superare le ambiguità, alla ricerca delle minori resistenze possibili al progetto di riforma. In secondo luogo, si prevede che, oltre al decreto di perquisizione –che già risultava nelle precedenti formulazioni- sia impugnabile anche il provvedimento di convalida della perquisizione, ancorché non seguito dal sequestro. Siamo solo agli inizi di un percorso che già si annuncia non facile, restando impregiudicata – a livello politico - la soluzione da dare alla durata ragionevole del processo che - onestamente, al di là delle affermazioni e anche dell'effettiva volontà del Ministro che presenta la proposta di fissare in 6 anni al massimo la durata del processo - non riesce ad essere realizzata. Invero, la durata ragionevole, per essere tale, deve prevedere delle sanzioni processuali in caso di mancato rispetto delle norme. Il rinvio va al rafforzamento dell' inutilizzabilità degli atti d'indagine e alla perdita di efficacia dell'atto in materia di libertà personale. Se il tema sottostante l'approvazione «condizionata» da parte delle altre forze del Governo è quello riguardante la prescrizione, si possono ipotizzare delle soluzioni che prospettano, in caso di condanna, degli sconti di pena, analogamente a quanto è previsto nel sistema tedesco. Indubbiamente, affidare alla sola azione disciplinare - vale a dire all' art. 29 della proposta di riforma, e non a delle concrete sanzioni processuali - la realizzazione di quel principio, fa si che essa risulti del tutto improbabile, considerate le condizioni a cui è sottoposta. Ma il contrasto sull'approvazione del riforma della giustizia penale verte altresì sul tema della separazione delle carriere e della disciplina delle intercettazioni. La prima questione è divenuta, sulla scorta dei recenti fatti di cronaca, centrale. Invero, sul punto si segnala la proposta avanzata dalle Camere penali, mentre un progetto di riforma è incardinato presso la Commissione Affari Costituzionali, nell'ambito della quale sono state già svolte le (dovute) audizioni dei cd. tecnici, e rispetto al quale già si registra un inter-gruppo favorevole. Quanto alla disciplina delle intercettazioni, la materia, oramai «sospesa» fino alla fine dell' anno in corso, attiene alle modifiche da apportare alla regolamentazione prospettata nella cd. legge Orlando. Ma, al di là di tali aspetti, come emerge dai comunicati dei mezzi di informazione, la questione centrale rimane quella legata alla regolamentazione della «nuova» prescrizione che dovrebbe diventare operativa dal 1° gennaio 2020. Invero, i due progetti, com'è noto, sono politicamente «interdipendenti», per quanto nessun riferimento emerge in tal senso, né potrebbe essere diversamente. Dunque, se ci fosse il vincolo politico e mancasse la riforma processuale, in ogni caso quella disciplina entrerebbe a regime così com'è. Essa, com'è noto, «blocca» (ergo, interrompe) la prescrizione dopo la condanna di primo grado e ovviamente di secondo grado: l'unica differenza è data dal fatto che non si bloccherebbe la prescrizione per effetto della sentenza di proscioglimento. Rinviando ogni ulteriore riflessione sul punto dopo la pausa estiva, va segnalato che, ad ogni buon conto, la riforma Bonafede riguarderebbe –tuttavia- i soli reati commessi successivamente al gennaio 2020. |