La valutazione della capacità lavorativa nei rapporti patrimoniali fra coniugi
Piera Gasparini
02 Agosto 2019
Nell'ambito dei rapporti familiari le potenzialità economiche, le aspettative lavorative e lo sviluppo della professionalità dei coniugi si confrontano con un modello costituzionale di famiglia basato sui principi di uguaglianza, pari dignità, libertà di scelta e autoresponsabilità, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 18287/18...
Alla ricerca di un concetto unitario di capacità lavorativa
In generale, per capacità lavorativa si intende l'attitudine di una persona a produrre un reddito. Tale concetto si articola nelle due figure della capacità lavorativa generica e della capacità lavorativa specifica, a seconda che venga riferito alla possibilità di svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative oppure attività assimilabili alla propria attuale occupazione.
La nozione di capacità lavorativa elaborata nell'ordinamento nazionale e sovranazionale non è omogenea, in quanto necessariamente legata alla tipologia di prestazione o di istituto di volta in volta considerati, in una sorta di “mosaico” di difficile composizione.
Prendendo spunto dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia lavoristica e previdenziale si evidenzia che il concetto di capacità lavorativa è stato nel tempo sempre più valorizzato e ampliato da astratta misurazione della capacità di produrre reddito a componente essenziale di una delle forme di espressione della persona, al pari di tutte le sue funzioni, reali o potenziali, quali la vita di relazione o situazioni e rapporti attinenti non solo alla sfera produttiva ma anche alla sfera spirituale, culturale, affettiva e sociale.
In questo senso, la nozione di capacità lavorativa si può oggi meglio ricondurre, soprattutto ai fini che interessano l' ambito familiare, alla “potenzialità della persona” in senso lato, cioè non solo in una dimensione strettamente occupazionale; ciò emerge anche dall'analisi della legislazione in materia di invalidità civile, in primo luogo dalla legge n. 104/1992, laddove si fa riferimento più che a stime percentuali delle menomazioni invalidanti che compromettono le capacità di un soggetto, al giudizio qualitativo delle sue residue “attitudini”.
Si può dunque affermare, in linea generale, che la determinazione delle potenzialità lavorative di una persona richiede una valutazione complessa, un'approfondita anamnesi che tenga conto dell'età, del sesso, del livello di istruzione e formazione, della storia personale calata nella contingenza economica, sforzandosi di valorizzare il grado di personalizzazione dell'analisi ai fini di una concreta verifica delle possibilità di inserimento di un soggetto nel mondo del lavoro e delle attività dallo stesso concretamente esercitabili.
Di detti principi hanno fatto ampia applicazione la dottrina e la giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla tutela della professionalità, quale bene primario del lavoratore, e delle sue mansioni (art. 36 Cost., art. 2103 c.c.), analizzata sotto un profilo dinamico e flessibile, enucleando un concetto di capacità strettamente connesso alle attività “confacenti alle attitudini” , in modo da salvaguardare quella “integrità” della dimensione professionale attraverso la quale la persona si esprime.
Se, dunque, permane la dicotomia tra capacità lavorativa generica - che attiene alla possibilità di svolgere una “qualsiasi” attività lavorativa produttiva di reddito – e la capacità lavorativa specifica- che concerne l'idoneità di una persona a continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata oppure un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini- pare potersi affermare che, per meglio valutare le “potenzialità” di lavoro, anche di un soggetto non più o non ancora percettore di reddito (minori, studenti, casalinghe, disoccupati) sia opportuno, se non addirittura necessario, prendere in considerazione tutti i fattori sopra individuati.
La valutazione della capacità lavorativa del coniuge ai fini della richiesta dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile
L'analisi degli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio è da anni incentrata sui presupposti della sussistenza del diritto all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile in capo al coniuge più debole e sui criteri di determinazione del quantum della prestazione richiesta. E', in proposito, tema sempre cruciale quello della valutazione, da un lato, delle capacità economiche del coniuge obbligato, e dall'altro della sussistenza di “redditi adeguati” ( art. 156 c.c.) o di “mezzi adeguati”( art. 5 l. n. 898/1970) in capo al coniuge richiedente.
Ai fini della considerazione della meritevolezza dell' assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è principio consolidato che debba farsi riferimento non tanto allo stato di bisogno del coniuge richiedente quanto piuttosto alla mancanza di redditi sufficienti al mantenimento del “medesimo tenore di vita in costanza della convivenza matrimoniale”, secondo un orientamento rimasto pressochè costante nel tempo ( a partire da Cass. n. 5762/1997; poi, ancora, Cass n. 4764/2007, Cass. n. 12196/2007, Cass n. 21097/2007; da ultimo, Cass. n. 770/2018); in questo ambito assumono rilievo, quali criteri di valutazione dell'adeguatezza dei redditi propri del richiedente, le entrate attuali, i cespiti patrimoniali, ogni attività economicamente valutabile- pur se improduttiva di redditi immediati- e le possibilità di lavoro.
Proprio con riferimento all'attitudine al lavoro, la più recente giurisprudenza ha osservato che « in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro dei medesimi, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche»( Cass. n. 6427/2016 , che richiama Cass. n. 3502/2013 e Cass. n. 18547/2006). Più nello specifico la S. C. ( sentenza n. 6427/16, cit.) osserva che nel porre a confronto le potenzialità economiche delle parti, si è correttamente dato atto, da parte del giudice di merito, delle opportunità connesse al titolo di studio e all'abilitazione professionale in possesso del coniuge richiedente, ma avendone anche ridimensionato la portata alla luce delle difficoltà, ineccepibilmente desunte da nozioni di comune esperienza, trattandosi, nel caso concreto, di un soggetto destinato ad incontrare difficoltà nell'inserimento del mondo del lavoro a causa dell'età ormai avanzata e della mancanza di precedenti esperienze professionali.
Ancora, la valutazione assolutamente “dinamica” della capacità lavorativa è rimarcata da quelle pronunce che esaminano la condotta del coniuge richiedente che sia privo di occupazione lavorativa, onerato exart. 2697 c.c., di dare prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno, ed in particolare “dell'incolpevolezza” della propria condizione, non spettando la prestazione laddove il coniuge non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini (Cass. 6886/2018); nel caso di specie, la negazione dell'incolpevolezza dello stato di disoccupazione è stata ancorata proprio al fattore “età” ( si trattava di un soggetto di 35 anni), all'assenza di patologie invalidanti, alla omissione di una minima attività di ricerca che avrebbe potuto avere esiti positivi anche solo nell'ambito di un mercato flessibile, attraverso la domanda di partecipare ad attività di stages .
Il costante richiamo alle “potenzialità” reddituali ed economiche del coniuge istante si fa, certo, più pregnante in materia di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile ed in specie nella valutazione dei “mezzi adeguati” di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
Come ormai noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 18287/18 depositata l' 11/7/2018, componendo un contrasto di precedenti orientamenti, hanno affermato, sulla base di un'interpretazione correttamente ispirata e rispettosa dei principi costituzionali in materia di famiglia e solidarietà sociale, che il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'adeguatezza dei mezzi o l'incapacità del coniuge istante di procurarli per ragioni oggettive, essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.
L'assegno di divorzio non ha, perciò, un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica), ma ha anche un contenuto perequativo-compensativo;in particolare la Corte ha affermato che «il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto»).
Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non può, dunque prescindere dal riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ecco che, allora, la stessa valutazione della capacità lavorativa o meglio, la valutazione dell'insufficienza di mezzi da parte del coniuge richiedente - non acquisibili mediante lo svolgimento di un'attività lavorativa concretamente esplicabile e confacente alla propria posizione sociale - diviene oggetto di un' indagine complessa, che deve esprimersi, come detto, sul piano della concretezza e dell'effettività, cioè tenendo conto dei fattori individuali, ambientali territoriali, economici e sociali della specifica fattispecie, e deve, però, anche necessariamente saldarsi con l'analisi della storia familiare e delle scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio.
Prime pronunce dei giudici di merito a seguito della decisione delle SS.UU n. 18287/18
A seguito della recente statuizione delle SS.UU. si segnalano alcune pronunce di merito che si sono soffermate sulla verifica dello squilibrio economico fra i coniugi connesso alle scelte della famiglia e sul giudizio di adeguatezza dei mezzi del coniuge debole - richiedente l'assegno - nei casi in cui il giudice è stato chiamato a valutare se il divario economico tra le parti potesse essere superato mediante il recupero di un'attività professionale perduta, il consolidamento di un'attività già in essere, il conseguimento di una attività del tutto nuova, e se le attitudini lavorative fossero state pregiudicate dall'assunzione di impegni diversi nel corso della vita familiare.
La Corte appello Venezia, nella sentenza App. Venezia 26 ottobre 2018, n. 2954 ha, sul punto, indicato che «le nozioni di autosufficienza e di disponibilità di mezzi adeguati non sono astratte e parametrate a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, e tengono altresì conto della posizione sociale dei coniugi non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune» e che «per i matrimoni di breve durata, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore”; di contro “ per i matrimoni di lunga durata, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale».
Il Tribunale di Siena (Trib. Siena, 6 novembre 2018, n. 1271), in una ipotesi di disparità economico – reddituale fra coniugi ha valorizzato, ai fini della valutazione dei mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli, in dipendenza da scelte di conduzione familiare condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali, la durata del matrimonio, le effettive potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro.
Il Tribunale di Novara (Trib. Novara 14 giugno 2019, n. 504) ha posto l'accento sulle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, evidenziando che il giudizio di adeguatezza ha anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso; sotto questo specifico profilo si è affermato che «il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro, ma va considerato alla stregua di un elemento indiziario, che necessita di ulteriori riscontri da parte del richiedente».
Il Tribunale di Treviso ( sez. I, 08/01/2019) ha escluso il riconoscimento dell'assegno laddove, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi, si ravvisi la mancanza di un apprezzabile sacrificio di un coniuge, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione e all'aumento del patrimonio dell'altro e quando l'età e il titolo di studio della parte consentano un reinserimento nel mondo del lavoro con una inerzia colpevole nel reperire una occupazione.
Significativa è anche la pronuncia del Tribunale di Pordenone 13 marzo 2019 con la quale in materia di scioglimento dell'unione civile è stato riconosciuto l'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898/1970, richiamato dalla l. n. 76/2016 e dall'art. 2 della l. n. 55/2015, sul presupposto che la parte economicamente più debole aveva rinunciato a un'attività meglio remunerata rispetto a quella attuale per effetto dell'avvenuto trasferimento da una città all'altra, motivato dalla necessità di coltivare la relazione; in questo caso, addirittura, con qualche elemento di perplessità, si è dato rilievo decisivo ad un pregiudizio economico di non particolare entità, quasi a voler sancire che qualsiasi sacrificio delle aspettative professionali o delle chances di crescita possa influire sul giudizio di adeguatezza dei mezzi della parte richiedente.
Dalla lettura delle prime decisioni assunte all'indomani della pronuncia delle SS.UU emergono con evidenza, oltre alla molteplicità di situazioni che possono verificarsi in realtà sociali, culturali, economiche variegate, soprattutto le difficoltà probatorie cui va incontro in giudizio la parte debole , posto che, secondo le regole generali dell'onere della prova, pare doversi affermare che spetta all'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio allegare, dedurre e dimostrare, quale fatto costitutivo della pretesa, di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive, fermo restando il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro.
Certo è che, mentre il possesso di redditi attuali e di cespiti patrimoniali forma normalmente oggetto di prova documentale, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale dovranno formare oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, gravando sul richiedente anche l'onere di allegare e provare le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Diminuzione della capacità lavorativa e valutazione del reddito del coniuge obbligato al mantenimento
L'ulteriore questione che lega il tema della valutazione della capacità lavorativa ed i rapporti economici fra coniugi a seguito di separazione o divorzio attiene all'incidenza sul reddito del soggetto destinatario della richiesta di assegno delle perdite o diminuzioni della capacità lavorativa cui sia connessa l'erogazione di prestazioni assistenziali o indennitarie.
Sul punto la S.C. ha anche recentemente affermato la sussistenza dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento laddove il riconoscimento di una prestazione di invalidità costituisce “reddito” in quanto non necessariamente erogata a coloro ai quali sia preclusa qualsiasi attività lavorativa (Cass. n. 6252/2016).
Si rammenta, tuttavia, che l'importo di una rendita ottenuta a seguito di infortunio o malattia professionale ( si pensi alla rendita Inail così come riformata dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000) è composto da una quota che indennizza il danno biologico provocato dal sinistro o dalla patologia -commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata, il cui valore è fissato dalla Tabella di indennizzo del danno biologico di cui al d.m. 12 luglio 2000 e successive integrazioni e modifiche – e da una quota relativa alle conseguenze della menomazione sulla capacità dell'infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito, commisurata al grado di inabilità accertato e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato calcolata sulla base dei coefficienti indicati in apposita tabella.
Parrebbe, pertanto, più coerente con la funzione attribuita dalla riformata disciplina in materia di infortuni alle prestazioni in favore del lavoratore, considerare di natura “areddituale” quella parte del contenuto della rendita ancorata esclusivamente alla lesione dell'integrità psicofisica della persona, dunque indipendente dalla capacità di produrre reddito, in quanto meramente compensativa di un danno, permanendo la natura patrimoniale della quota (che è crescente in relazione ai redditi originariamente percepiti dal lavoratore) connessa alla compromissione della capacità di lavoro e di guadagno.
I giudici di legittimità non paiono tuttavia orientati a riconoscere in ambito familiare questa “scissione” ed anzi, nel caso in cui venga in rilievo una compromissione parziale della capacità lavorativa del soggetto al quale sia richiesto l'assegno, richiamano la necessità di valutare ogni concreto fattore individuale ed ambientale che nella fattispecie concreta dia indicazioni sull'effettiva possibilità di svolgimento di attività residuali, aldilà dell'astratta natura della prestazione periodica, assistenziale o previdenziale, goduta dal destinatario della domanda.
In conclusione
Non v'è dubbio che i temi in sintesi affrontati, in ordine ai quali si riscontrano un crescente numero di pronunce ed un costante interesse di dottrina e giurisprudenza, sono oggetto di continue rivisitazioni in conseguenza della modifica delle condizioni socio economiche degli individui, del mercato del lavoro e della certa rivisitazione della figura del cd “coniuge debole” . Se è vero, da un lato, che la divisione dei ruoli familiari e lavorativi tra marito e moglie non rispecchia più da diverso tempo il tessuto sociale, la prolungata crisi economica richiede una moderna visione degli istituti aderente alla mutata realtà sociale.
Appare, in ogni caso, doverosa un'attenta considerazione dei concetti di solidarietà post coniugale, di tenore di vita familiare, di attitudine al lavoro, degli obblighi di mantenimento verso il coniuge ed i figli, in favore di interpretazioni prive di automatismi, dove forse le ampie e comprensive formulazioni delle norme esaminate - oggetto nell'attualità di aspre critiche- consentono, invece, di adottare decisioni, forse non sempre uniformi, ma spesso più aderenti al contesto nel quale ha origine il conflitto, ed in tal senso anche più facilmente comprensibili.
Guida all'approfondimento
De Filippis, Pisapia, Mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio. Nuovi orientamenti della giurisprudenza: verso il concetto europeo di autosufficienza dei divorziati, Padova, 2017;
Grimaldi-Corder, Trattato operativo di diritto di famiglia, 2017;
Simeone, L'assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite n. 18287/18, Giuffrè, 2018;
Bonilini, L'assegno post-matrimoniale in Commentario al Codice Civile , Schlesinger, III ed., Milano 2010.
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Sommario
Alla ricerca di un concetto unitario di capacità lavorativa
La valutazione della capacità lavorativa del coniuge ai fini della richiesta dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile
Diminuzione della capacità lavorativa e valutazione del reddito del coniuge obbligato al mantenimento