Basta inviare una sola PEC per perfezionare la notifica diretta all’avvocato difensore e ai suoi assistiti

Redazione scientifica
19 Agosto 2019

La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai fini del perfezionamento della notifica, non rileva il numero di copie degli atti inviate via PEC al difensore poiché è sufficiente che venga trasmesso un solo messaggio PEC contenente l'atto. Infatti, l'invio tramite posta elettronica certificata di un'unica copia dell'atto da notificare, anziché di più copie destinate al difensore e ai suoi assistiti, non dà luogo ad alcuna irregolarità, posto che l'atto, una volta consegnato al difensore, può essere facilmente riprodotto o inviato a terzi.

Inviate solo due copie del decreto di citazione. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per i reati di lesioni e violazione di domicilio emessa dal Tribunale nei confronti di due imputati. Avverso la decisione, è stato proposto ricorso per Cassazione lamentandosi, tra l'altro, che all'avvocato degli imputati fossero state inviate via PEC solo due copie del decreto di citazione per il giudizio di appello, mentre la trasmissione avrebbe dovuto riguardare tre copie di tale decreto, rispettivamente uno per il difensore e due per gli assistiti di cui questi era domiciliatario.

Basta un solo messaggio PEC. La Corte di Cassazione, rilevando l'infondatezza del ricorso, ha ribadito il principio (Cass. n. 12309/2018) secondo cui «il numero di copie inviate via PEC al difensore non è rilevante ai fini del perfezionamento della notifica e l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato».
Infatti, proprio per le sue caratteristiche, la posta elettronica certificata pone il documento informatico nella definitiva disponibilità del destinatario, consentendo a costui di prenderne visione in ogni momento, di crearne copie, di stamparlo o di inviarlo a terzi.
Posto che tale principio vale in ogni caso in cui il legale difensore debba ricevere la notifica in proprio e per altri (a prescindere dal numero di soggetti assistiti per i quali l'atto viene indirizzato), il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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