Decadenza dalla responsabilità genitoriale: occorre la prognosi sulle possibilità di recupero della capacità genitoriale

Cristina Ravera
06 Agosto 2019

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale.
Massima

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Il caso

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna dichiara la decadenza di Tizio e Caia dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emerso che Caia soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci e in considerazione del fatto che Tizio era stato condannato in primo grado per presunti abusi sessuali sulla minore, la quale era stata allontanata dal nucleo familiare. Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna viene confermato dalla Corte di Appello di Bologna, su ricorso proposto da Caia.

Caia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, lamentando il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

La questione

La questione in esame è la seguente: il disturbo psicologico può determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale? Quale valutazione è chiamato a svolgere il giudice del merito che pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato il decreto del Tribunale per i Minorenni di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore.

La Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale è chiamato ad esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero - attraverso un percorso di crescita e sviluppo - delle capacità e competenze genitoriali; a tale riguardo, il giudice deve verificare se i genitori siano in grado di elaborare un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, intesa come cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi o dell'intervento dei servizi territoriali.

Con riguardo al caso di specie, la Suprema Corte ha osservato che il giudice territoriale aveva valorizzato esclusivamente il passaggio della consulenza tecnica d'ufficio in cui si dava atto dell'impossibilità della madre di svolgere la funzione genitoriale a causa della propria patologia (consistente in disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico) e non aveva tenuto in considerazione i passaggi in cui veniva evidenziato, in primo luogo, che fra la madre e la figlia vi era un forte legame, indicativo non solo di un attaccamento affettivo, ma anche di una capacità di accudimento, suscettibile di essere valorizzata attraverso un percorso i servizi specialistici e, in secondo luogo, che la fragilità psicologica della madre, adeguatamente compensata in via farmacologica, non era ostativa alla capacità genitoriale.

La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che le circostanze contingenti che avevano determinato l'allontanamento della bambina dal nucleo familiare – legate alla pendenza di un procedimento penale nei confronti del padre della minore per presunta violenza sessuale nei confronti della minore - erano venute meno, in quanto il padre, condannato in primo grado, era stato assolto con formula piena in appello e, in ogni caso, era stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la pronuncia del giudice di merito mancava di motivazione in ordine alla inidoneità della madre allo svolgimento della funzione genitoriale e si discostava, senza indicazione delle ragioni e dei motivi, dalle conclusioni della consulenza tecnica a favore della reintegra della madre nella responsabilità genitoriale, fermo restando l'affido ai servizi sociali .

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, con rimessione della causa al giudice di merito, in diversa composizione, per la analisi delle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla capacità genitoriale della madre.

Osservazioni

Come è noto, la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista all'art. 330 c.c., è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.

La casistica giurisprudenziale è alquanto variegata con riguardo al primo presupposto. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere gli estremi della condotta del genitore contraria ai doveri relativi alla responsabilità genitoriale in presenza di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli o nei confronti del solo coniuge, tali da alterare la serenità familiare, della condotta di un genitore che si allontana dalla casa familiare, rendendosi di fatto irreperibile e omettendo di fornire al figlio la propria assistenza morale e materiale, di incapacità del genitore di comprendere i bisogni e le esigenze del minore ovvero nei casi di coartazione psicologica del minore, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali o, ancora, in presenza di un rifiuto del genitore di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute del minore. Per contro, è stato escluso che possano determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale l'affidamento del figlio a terzi, nella convinzione di assicurargli un benessere economico, la malattia mentale del genitore e l'esercizio della prostituzione da parte della madre, quando non comporti di per sé grave pregiudizio al figlio.

La pronuncia in rassegna è di particolare interesse, in quanto affronta la questione della indagine demandata al giudice del merito ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La Suprema Corte aderisce all'orientamento, già espresso con la sentenza 14436/2017, secondo cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale postula la prognosi, da parte del giudice del merito, sulla capacità del genitore di elaborare un progetto di vita, anche futuro, che preveda la assunzione di tale responsabilità – consistente nella cura, accudimento e coabitazione con il minore – anche, ove necessario, con l'aiuto della rete familiare, di terze persone o dei servizi sociali.

Sulla scorta di tali considerazioni, appare, dunque, evidente che la presenza di un disturbo psicologico di un genitore non può condurre ex se alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, qualora sia adeguatamente compensata in via farmacologica e sia accompagnata da una prognosi positiva sulla progettualità del genitore in ordine alla realizzazione di un nucleo familiare all'interno del quale assumere il proprio ruolo genitoriale e la responsabilità ad esso sottesa, ancorché con l'avvio di percorsi di crescita e sviluppo delle competenze genitoriali e l'intervento del servizio sociale, in funzione mediatoria per la assunzione delle decisioni relative al minore.

Guida all'approfondimento

Figone – Ravot, Responsabilità genitoriale: contenuto, limitazioni e decadenza, Giuffré, 2016;

Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli Editore, 2014;

Ruscello, Intervento pubblico e decadenza dalla responsabilità genitoriale, 2016.

Triggiano, La responsabilità genitoriale, 2018.

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