Il prezzo “pari a zero” indicato per una voce dell’offerta economica non equivale a gratuità dell’offerta

Roberto Fusco
06 Agosto 2019

L'offerta economica all'interno della quale vi siano alcune voci prive di valore economico non deve essere esclusa per contrasto con il disciplinare di gara secondo il quale non sono ammesse offerte economiche con valore “pari a zero”, poiché tale divieto deve essere riferito all'offerta economica nel suo complesso e non solo ad alcune voci della stessa.

La viceda. Il disciplinare di una gara per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici, il quale suddivide l'offerta economica in due voci distinte e prevede che non sono ammesse offerte economiche “pari a zero”, non intende vietare la presentazione di offerte che abbiamo il valore “zero” in una delle due voci dell'offerta, ma solo di quelle che siano sia complessivamente prive di un utile per l'operatore economico.

Infatti, secondo quanto già affermato in giurisprudenza, la ratio di tale tipologia di divieto contenuto nella lex specialis deve essere individuata o nella inattendibilità di una offerta che non preveda alcun utile per l'operatore economico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 giugno 2015, n. 8744) o nella impossibilità di applicare la formula matematica eventualmente prevista (Cons. St., sez. III, 1° aprile 2016, n. 1307).

In un caso analogo (T.R.G.A., Bolzano, sez. I, 10 giugno 2015, n. 186), inoltre, è stato affermato che l'indicazione del prezzo “zero” per alcune voci dell'offerta economica non implica di per sé la gratuità dell'offerta e conseguentemente la sua inammissibilità per la lesione principio di onerosità. Il problema dell'ammissibilità di un'offerta economica “pari a zero” per una o alcuna delle voci che la compongono non comporta una sua inammissibilità automatica, ma va esaminata nel caso concreto, dovendosi verificare di volta in volta la sua compatibilità con la specifica gara nell'ambito della quale l'offerta è presentata.

Nel caso di specie l'offerta nel suo complesso risulta sicuramente caratterizzata da un valore economico. Infatti, alla luce del tenore letterale della lex specialis, emerge con chiarezza che quella voce per la quale l'aggiudicataria ha indicato come prezzo il valore “zero” sia solo esplicativa di una parte dell'offerta economica la quale, intesa nel complesso delle voci da cui è composta, va considerata sicuramente onerosa.

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