Il capo condomino è responsabile di omicidio colposo per la caduta di un operaio da un ponteggio
09 Agosto 2019
Il capo condomino (amministratore di fatto) era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p., a causa della morte del dipendente dell'impresa che era precipitato a terra dall'altezza del terzo piano, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle opere di rifacimento. In particolare, secondo i giudici di merito, la condanna derivava dal fatto che il capo condomino, in qualità di committente dei lavori di rifacimento della facciata di tale condominio, aveva omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice; vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la mancata prova dell'accordo tra il committente e la ditta. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, l'accordo in esame era desunto dall'apposizione della dicitura "approvato" sul testo della proposta di contratto; inoltre, dal fatto che il capo condomino, assistendo al montaggio del ponteggio alla presenza della ditta, non aveva sollevato rilievi, con ciò implicitamente riconoscendo l'avvenuto perfezionamento del contratto. Infine, l'attivazione da parte dell'imputato, nella sua veste di amministratore di fatto, per aver predisposto le ricevute dei versamenti dovuti dai condomini per le quote condominiali del prezzo dell'appalto gravanti su ciascuno di essi. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la condanna di omicidio colposo. |