Istanza di rinvio dell'udienza via PEC: vi è differenza tra l'impedimento dell'imputato e quello del difensore?
30 Luglio 2019
Istanza di rinvio dell'udienza. Il Tribunale di Palermo condannava un imputato che aveva, in qualità di titolare di un'officina meccanica, attivato uno scarico senza autorizzazione. Il suo difensore ricorreva in Cassazione lamentando che, la sera prima dell'udienza, aveva inviato tramite PEC l'istanza di rinvio della trattazione della causa, allegando un certificato medico da cui emergeva il proprio impedimento fisico, e che la stessa non era stata presa in considerazione dal Tribunale.
Utilizzo di un mezzo irrituale. La Suprema Corte rileva che, nel processo penale, le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze a mezzo PEC. Se il difensore sceglie una modalità di comunicazione irrituale per domandare il differimento dell'udienza, pertanto, deve assicurarsi che questa sia posta al vaglio del giudice, non potendo sollevare alcuna censura contro la decisione del Tribunale. I Giudici, peraltro, ricordano che la sentenza n. 54427/2018 della corte di legittimità ha chiarito che, nel caso di impedimento dell'imputato, la richiesta di rinvio trasmesso via PEC comporta l'onere dell'apprezzamento per il giudice. Questa tesi, peraltro, fa leva sull'art. 420-ter, comma 2, cod. proc. pen. che, limitatamente all'imputato, ai fini del rinvio dell'udienza, prende in considerazione anche la sola probabilità che l'assenza sia dipesa da impedimento a comparire. Tale disposizione non è estesa dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. all'assenza del difensore. Per la sua posizione, quindi, per poter disporre il rinvio dell'udienza è necessario l'apprezzamento di un impedimento certo ed inequivoco e non della mera probabilità. Nel caso di specie, secondo la Corte, non si ricava dalla semplice diagnosi di lombalgia acuta (con prognosi di due giorni) l'impedimento assoluto del difensore alla deambulazione e al conseguente espletamento in udienza del mandato difensivo. Nel concreto la Corte rileva che il certificato era stato trasmesso via PEC la sera prima dell'udienza, con il reale rischio che il giudice non ne venisse a conoscenza. A maggior ragione, pertanto, il difensore avrebbe dovuto assicurarsi che il giudice considerasse la sua istanza, anche se irritualmente effettuata. Sulla base di queste considerazioni il ricorso è dichiarato inammissibile. |