Violazione degli obblighi di assistenza familiare: anche quando il figlio non è legittimo?

14 Agosto 2019

È possibile liberarsi dagli obblighi di assistenza familiare adducendo che il minore non sia figlio proprio? Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 n. 2 c.p. indica tra le persone offese, il discendente di età minore. Il rapporto sussistente tra obbligato e discendente, è collegato a una situazione...

È possibile liberarsi dagli obblighi di assistenza familiare adducendo che il minore non sia figlio proprio?

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 n. 2 c.p. indica tra le persone offese, il discendente di età minore. Il rapporto sussistente tra obbligato e discendente, è collegato a una situazione ex lege e non alla filiazione naturale.

A tal proposito, è bene fare presente che nell'ipotesi del minore, nato in costanza di matrimonio, l'obbligazione in capo al padre prevista dall'

art. 570

, comma secondo, n. 2 c.p. di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore, sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all'esperimento con successo del disconoscimento della paternità. Al contrario, nell'ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio, la suddetta obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.p.p. (Cass. Sez. VI, n. 15952 del 28/03/2012).

L'unica strada per svincolarsi dagli obblighi inerenti alla potestà dei genitori è quello di far cessare il rapporto di filiazione nei confronti di chi si ritiene non essere figlio proprio attraverso il disconoscimento della paternità da eseguirsi nelle forme previste dalla legge. Ne consegue che, fino a quando la paternità non venga disconosciuta nei confronti del figlio ritenuto non proprio, il genitore è tenuto ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare, previsti dall'art. 570 c.p., nei confronti degli aventi diritto.

È doveroso sottolineare, che l'elemento materiale del reato non viene meno a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione ma poiché tale situazione ha effetti giuridici a decorrere dalla definitività della sentenza di disconoscimento in virtù della quale lo status di discendente, sotto il profilo naturale ed ex lege, viene meno.

La persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare, quindi, non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza, non sia figlio proprio. Tale situazione permane fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ovvero fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale (

Cass. pen., Sez. VI, n. 8998/2010

; Cass. pen., Sez. V, n. 3893/1999).

In conclusione, l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale (Cass. pen., Sez. VI, n. 41018/2005).

Fonte: ilpenalista.it

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