Casella PEC piena: valida la comunicazione o la notificazione effettuata presso la Cancelleria
14 Agosto 2019
Casella PEC satura. Trattando il ricorso dell'imputato, condannato per il delitto di truffa e di sostituzione di persona, la Corte di Cassazione, in via preliminare, ha osservato che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato inviato a mezzo PEC all'avvocato difensore, ma non è stato ricevuto a causa dell'insufficienza dello spazio nella casella di posta elettronica del destinatario. Infatti, la casella piena era piena e il messaggio è stato rifiutato dal sistema. Pertanto, si è proceduto a depositare l'avviso di fissazione dell'udienza presso la Cancelleria della Corte.
Valida la notifica presso la Cancelleria. Sul punto, i Giudici hanno ricordato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 45384/2018) secondo cui, «in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario». |