Il principio di proporzionalità alla base del mantenimento del minore
19 Agosto 2019
Il caso. Il Tribunale di Roma con decreto disponeva il collocamento prevalente del figlio presso la madre a Roma e regolamentava un ampio diritto di visita del padre che abitava a Cagliari, quest'ultimo proponeva reclamo. La Corte d'Appello, disposto l'ascolto del minore sedicenne, collocava quest'ultimo presso il padre, stabiliva il diritto di visita materno, da esercitarsi a Roma, con l'onere per la madre di contribuire al mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie e di viaggio necessarie per le visite. Avverso detta decisione, la madre proponeva ricorso per Cassazione.
Obbligo di mantenimento secondo il principio di proporzionalità. La ricorrente lamentava la violazione da parte della Corte d'Appello dell'art. 337-ter c.c. per aver posto a carico della ricorrente obblighi economici sproporzionati al reddito sia quanto al mantenimento diretto del figlio nei periodi di permanenza presso di sé che quanto alle visite parentali ed al contributo alle spese straordinarie. Alla luce di tali osservazioni, ritiene La Suprema Corte che, nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, senza trascurare la maggiore capacità patrimoniale del padre, al fine di determinare correttamente- tenuto conto di tutti gli elementi indicati nell'art. 337- ter c.c.- il contributo di ciascuno al mantenimento del figlio ancora minorenne. La Corte di Cassazione, in accoglimento di tale motivo, afferma che «a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto».
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