Rimosso il divieto di ricevere stampa locale per il detenuto al 41-bis
22 Agosto 2019
Con sent. n. 35766/2019, la Prima Sezione della Cassazione ha ribadito il seguente principio: «il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizíone; sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. (così Corte cost., n. 112/1993; Corte cost., n. 826/1988; Corte cost., n. 148/1981) e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu». Le relative restrizioni, sancite ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., sono applicabili anche al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., per evidenti ragioni preventive: con riguardo alla stampa locale. La ratio del divieto si muove nella direzione di evitare che il detenuto possa continuare a mantenere il proprio status sociale all'interno della consorteria criminale attraverso l'aggiornamento e messaggi più o meno criptati provenienti dall'esterno, contenuti nella cronaca nera locale. Per quanto legittime, trattandosi comunque di provvedimenti che incidono su diritti fondamentali, deve escludersi, che le limitazioni in questione possano essere basate sulla ricorrenza di una situazione di "mero sospetto", essendo necessario che ricorrano concreti elementi di valutazione idonei a conferire un adeguato coefficiente di oggettività alle ragioni poste alla base del richiesto controllo. |