Illegittimo l'intervento volontario e la costituzione della gestionaria nella procedura di risarcimento ex art. 148 cod. ass.
27 Agosto 2019
Massima
L'intervento volontario non trova fondamento normativo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 144 cod. ass., non è conforme alla ratio di tutela dell'assicurato e difetta dei requisiti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato. Inoltre, è da escludersi la validità del conferimento di una rappresentanza processuale volontaria ex art. 77 c.p.c. Il caso
La carrozzeria cessionaria del credito chiede i danni al responsabile dell'incidente stradale e al suo assicuratore. Nella contumacia dei convenuti interviene in giudizio l'assicuratore del danneggiato. Avverso la sentenza del Giudice di Pace che dichiara legittimo detto intervento propone appello la carrozzeria
Nella procedura di risarcimento ex art. 148 cod. ass. è ammissibile l'intervento volontario della compagnia di assicurazione che copre la RCA del danneggiato, ovvero la costituzione in giudizio della stessa in forza di potere rappresentativo ricevuto ex art. 77 c.p.c.
Le soluzioni giuridiche
L'estensore del provvedimento oggetto del presente commento esordisce rammentando la ragione addotta dall'assicuratore del danneggiato per giustificare il suo intervento: l'interesse conseguente all'avviso ricevuto dall'impresa debitrice dell'esistenza del contenzioso e il fatto che il mancato intervento volontario determinerebbe l'obbligo di rimborsare alla compagnia debitrice il danno, le spese di resistenza e un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione, con un evidente aumento dei costi. Il Tribunale, quindi, menziona il contenuto dell'art. 1 della convenzione CARD e la decisione della Corte Cost. n. 180/2009 che ha specificato come la disciplina dell'azione diretta non precluda l'azione cd. ordinaria contro il responsabile civile. A questo punto l'estensore della sentenza mette a confronto il disposto dell'art. 144 cod. ass. (azione diretta del danneggiato – anche detta azione ordinaria) con l'art. 149 cod. ass., palesando come solo in quest'ultimo caso il legislatore abbia previsto la facoltà di un intervento volontario (a favore dell'assicuratore del responsabile), mentre non altrettanto è previsto per l'azione ex art. 144 cod. ass. Il Giudice del gravame contesta anche la sussistenza di un interesse della gestionaria all'intervento ex art. 100 e 105 c.p.c., richiamando la pronuncia del Tribunale di Milano n. 8157/2014. Altrettanto inconferente, a detta dell'estensore, è il richiamo al contenuto degli accordi intervenuti tra gli assicuratori, in quanto privi di efficacia esterna nei confronti dei terzi. Inapplicabili anche gli istituti della delegazione cumulativa e dell'accollo, in quanto necessitano il coinvolgimento del creditore che però è estraneo agli accordi tra le compagnie. In fine, richiamando le decisioni dei Supremi Giudici n. 43/2017 e n. 20432/2018, viene ritenuto illegittimo anche il mandato conferito alla compagnia del danneggiato a costituirsi in giudizio in nome e per conto della compagnia del danneggiante ex art. 77 c.p.c., in quanto destinatari dell'investitura possono essere il procuratore generale o il preposto a determinati affari. Osservazioni
Quando si era provveduto a commentare la sentenza della Suprema Corte n. 20408/2016 che riconosceva la legittimità della costituzione in giudizio della gestionaria in nome per conto della debitrice, si era preventivato che la sinteticità della parte motiva non avrebbe garantito un certo cambio di rotta della giurisprudenza sul punto. La decisione oggetto del presente lavoro, conferma i suddetti timori, tant'è vero che in disaccordo con il precedente menzionato – che neppure viene citato – dichiara illegittimo sia l'intervento volontario che quello ex art. 77 c.p.c. Continua, pertanto, il contrasto tra coloro che intendono tutelare l'interesse dei danneggiati ad avere in giudizio la compagnia di assicurazione effettivamente convenuta e le compagnie di assicurazione firmatarie della convenzione CARD che vogliono vedersi riconosciuto il diritto avente origine dall'art. 1-bis del predetto accordo infra compagnie. La Suprema Corte (Cass., sent., n. 20408/2016) aveva affermato i seguenti principi di diritto: - Il mandato ex art. 1-bis CARD conferito tra le imprese aderenti alla Convenzione è valido ed efficace, in quanto in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento della procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. In ambito CARD, l'impresa debitrice è senza dubbio dotata di potere rappresentativo sostanziale, in quanto assicuratrice del responsabile civile. - Il mandato conferito tra imprese aderenti alla CARD ai sensi dell'art. 1-bis non si pone in frode alla legge e non è nullo per illiceità della causa ex artt. 1343 e 1344 c.c., in quanto la gestionaria agisce in nome e per conto della debitrice con la conseguenza che un'eventuale sentenza di condanna produrrebbe effetti solo nei confronti della debitrice. Quanto deciso dalla Suprema Corte, rispecchia le considerazioni di Marco Rossetti espresse nell'opera Il diritto delle Assicurazioni (Vol. III, L'Assicurazione della responsabilità civile, Padova, 2013, pagg. 464 ss.). Il giurista argomenta sia in relazione alla legittimità dell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., palesando il precipuo interesse ex art. 100 c.p.c. della compagnia, sia riguardo alla possibilità, per l'impresa debitrice, di farsi rappresentare processualmente dall'impresa gestionaria. Sul punto, l'autore rammenta il disposto dell'art. 77 comma 1 c.p.c. che prevede espressamente la possibilità di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore preposto a determinati affari. La sentenza qui commentata, addiviene a conclusioni diametralmente opposte, partendo dagli stessi presupposti della giurisprudenza della Suprema Corte e della dottrina. Interessante sarà verificare se l'interpretazione del tribunale di Torino rimarrà isolata o se troverà nuovi “adepti”. Per quanto concerne l'intervento volontario della gestionaria in luogo della compagnia di assicurazione debitrice, la giurisprudenza di merito è ondivaga nel riconoscerne o meno la legittimità (a favore: Trib. Milano, 13052/2011; Trib., Termini Imerese, n. 1334/2013 – contro: Trib. Genova, n. 2415/2011; Trib. Milano, n. 8157/2014; Trib. Torre Annunziata, n. 2830/2016). Si osserva, però, come le compagnie di assicurazione, anche in conseguenza della sentenza sopra menzionata che riteneva giuridicamente corretto l'intervento della gestionaria ex art. 77 c.p.c., negli ultimi anni abbiano dimostrato meno interesse a porre in essere l'intervento volontario, così che anche la giurisprudenza di merito non ha più avuto modo di interessarsi della questione. |