La Stazione Appaltante e l’analisi degli elementi in suo possesso per verificare la sussistenza o meno di cause di esclusione

Redazione Scientifica
15 Agosto 2019

L'elencazione di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma V, d.lgs. n. 50/2016 non ha carattere tassativo, bensì meramente esemplificativo, in quanto la circostanza che l'operatore...

L'elencazione di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma V, d.lgs. n. 50/2016 non ha carattere tassativo, bensì meramente esemplificativo, in quanto la circostanza che l'operatore economico si sia reso “colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato, il quale attiene ad una particolare tecnica legislativa in cui, per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici. In siffatta materia, connotata da discrezionalità nella valutazione se un dato fatto costituisca, o non, grave illecito professionale, la Stazione Appaltante deve compiere (affinchè l'esercizio del potere discrezionale possa dirsi svolto) una approfondita preliminare analisi degli elementi in suo possesso che riguardino la posizione degli operatori, specie in presenza di specifiche segnalazioni relative alla posizione stessa.

Illegittimità dell'ammissione alla gara del concorrente condannato per fatti di reato volti a ledere il diritto dei propri dipendenti ad una adeguata retribuzione. E' illegittima, per violazione dell'art. 80, comma V, lett. A) del d.lgs. n. 50 del 2016, l'ammissione alla gara dell'operatore economico nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza di condanna per la commissione di fatti di reato reiteratamente volti a ledere uno dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, ossia quello ad una adeguata retribuzione (oltre che del diritto a svolgere la prestazione lavorativa senza la costante minaccia di un licenziamento ritorsivo in caso di rivendica dei propri diritti, poi attuata).

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