L’attività principale svolta dall’impresa di norma coincide con l’attività risultante dall’iscrizione al registro della Camera di commercio
01 Agosto 2019
Pur evitando interpretazioni formalistiche del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio, oggi richiesto dall'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'importanza dell'attività principale effettivamente svolta dall'impresa di norma coincide -e va presunta coincidente- con l'attività principale per la quale l'impresa risulta iscritta al registro tenuto dalla Camera di commercio (cfr. Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176); per altro verso, vale il principio della necessaria riferibilità al servizio oggetto dell'appalto dell'attività svolta, da accertarsi per il tramite delle risultanze camerali, secondo un criterio che, pur prescindendo dalla meccanica sovrapponibilità dei due termini di riferimento, risponda tuttavia alla finalità di verifica dell'idoneità professionale richiesta in ragione delle prestazioni dedotte in contratto globalmente considerate (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 10 novembre 2017, n. 5182). |