Principio di equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi

Redazione Scientifica
11 Luglio 2019

Due farmaci i quali condividano tutti i livelli dell'ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification system...

Due farmaci i quali condividano tutti i livelli dell'ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification system, che suddivide i farmaci in base a uno schema costituito da 5 livelli gerarchici) possono dirsi terapeuticamente equivalenti, almeno sino a contraria prova scientifica. In tale quadro il legislatore, a mezzo dell'art. 15, comma 11 ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligatorio parere AIFA solo per le decisioni in tema di equivalenza terapeutica relativi a principi attivi diversi (equivalenza richiesta dal quinto livello gerarchico). A sua volta l'AIFA nelle sue linee guida ha precisato che i quesiti in punto di equivalenza terapeutica possono essere posti per i farmaci che condividono l'ATC, solo sino al quarto livello. Pertanto, ai fini dell'acquisto centralizzato dei farmaci, la medesima classificazione ATC di quinto livello è dato sufficiente per consentire gare in concorrenza, indipendentemente dalle eventuali differenze tecniche, posologiche o molecolari.

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