Sul divieto di clausole sociali che impongano un riassorbimento integrale del personale
26 Luglio 2019
Il bando di gara che, oltre ad imporre mediante clausola sociale un riassorbimento pari al 50 per cento dei lavoratori impiegati dal precedente gestore del servizio, individui quale criterio di attribuzione di punteggio nella valutazione dell'offerte il massimo riassorbimento del restante personale, realizza di fatto una violazione del divieto per la stazione appaltante di prevedere obblighi di riassunzione che limitino eccessivamente la libera iniziativa economica dell'operatore concorrente. Il suddetto limite, posto a tutela della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, preclude una legge di gara come quella in esame, non potendo neppure la tipologia del servizio richiesto (nel caso di specie assistenza scolastica specialistica di alunni con disabilità) fondare un'esigenza di continuità idonea a giustificare una maggiore compressione della libera attività di impresa. |