Fallimento e poteri autorizzatori del Giudice Delegato

Sergio Nadin
Sergio Nadin
29 Agosto 2019

In presenza dell'autorizzazione del GD, in conformità al programma di liquidazione, ad esperire azione giudiziaria per il recupero di un credito risultante dalla contabilità, a seguito del parere del difensore di agire per un importo considerevolmente ridotto - 1/3 di quello iniziale - è necessario solo informare previamente il GD o chiedere il parere al comitato dei creditori?”

In presenza dell'autorizzazione del GD, in conformità al programma di liquidazione, ad esperire azione giudiziaria per il recupero di un credito risultante dalla contabilità, a seguito del parere del difensore di agire per un importo considerevolmente ridotto - 1/3 di quello iniziale - è necessario solo informare previamente il GD o chiedere il parere al comitato dei creditori?”

I poteri del G.D. vengono descritti dall'art. 25 L.F., il quale pone, innanzitutto, l'accento sul dovere di controllo spettante al giudice in ordine alla regolarità della procedura. Seguono diverse specificazioni dei poteri attribuiti dalla legge all'organo fallimentare, tra i quali – per quanto qui interessa – il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto (art. 25, n. 6). Quest'ultima prerogativa giudiziale rimane intrisa di una forte componente discrezionale e si pone come fine la protezione degli interessi economici della procedura contro eventuali azioni temerarie. In tal senso, può trovarsi conferma nell'arresto della S.C. del 2000, ove sul tema è stato stabilito che “L'autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall'art. 25 fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all'attività autorizzata. Essa, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate” (Cass. civ., Sentenza n. 15074, del 22/11/2000).

Al comitato dei creditori sono devolute competenze in parte coincidenti con quelle tipiche del giudice delegato. L'art. 41 L.F. descrive le funzioni attribuite all'organo assumendo che il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Se, dunque, sia il comitato sia il giudice detengono un generale potere di vigilanza sull'operato del curatore (da intendersi come controllo del rispetto delle norme inderogabili di legge), la funzione che maggiormente caratterizza il comitato dei creditori è rinvenibile nel sindacato di merito delle valutazioni operate dal curatore, ovvero – prima ancora – la collaborazione con il curatore nell'adozione di decisioni strategiche determinanti per la dinamica fallimentare. Esempio della funzione in discorso è il potere di autorizzare il programma di liquidazione (ed, eventualmente, apporre allo stesso modifiche) come previsto dall'art. 104-ter, c. 1 L.F. .

Per quanto, poi, concerne specificamente le liti giudiziali, al comitato dei creditori deve essere richiesta apposita autorizzazione allorché sussistano i presupposti per l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex curatore (art. 38 L.F.), ovvero con una transazione, con un compromesso, ovvero ancora alla rinuncia ad una lite (art. 35 L.F.).

Nell'ambito di questa ricognizione dei poteri attribuiti agli organi fallimentari citati, pare opportuno citare l'art. 35 L.F., il cui disposto rende necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori per le operazioni che il curatore voglia intraprendere con riguardo a riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni e atti di straordinaria amministrazione; nonché le preventiva informazione del giudice nel caso in cui i suddetti atti siano superiori a € 50.000,00, ovvero costituiscano transazioni non precedentemente autorizzate ai sensi dell'art. 104-ter L.F..

In definitiva, nella normativa si ravvedono numerose commistioni di funzioni tra gli organi deputati ad autorizzare alcuni atti del curatore, fermo restando il ruolo di quest'ultimo nel direzionare la procedura.

Nel caso proposto, l'azione di recupero del credito può già godere dell'autorizzazione del giudice a stare in giudizio, nonché di quello del comitato dei creditori nel contesto del piano di liquidazione.

Ci si chiede, dunque, se e in che termini la diminuzione del credito da azionare possa inficiare tali autorizzazioni a procedere, così da doversi procedere con una nuova istanza in tale senso.

A parere di chi scrive, un buon parametro di indagine può essere proprio la disciplina prevista dall'art. 35 L.F., la quale, se da un lato aiuta notevolmente a comprendere la centralità del ruolo del comitato, dall'altro – come osservato – esemplifica le operazioni straordinarie, senza fornire un elenco tassativo, che devono essere sottoposte all'autorizzazione dell'organo.

Va rilevato, a tal riguardo, che tra le operazioni che necessitano di un'autorizzazione, vi sono le rinunce alle liti, nonché le riduzioni dei crediti: fattispecie – comprensibilmente - non dissimile al caso che ci riguarda.

Tuttavia, sebbene vi siano delle evidenti similitudini con la disciplina prevista dall'art. 35 L.F., la questione in analisi conserva profili di diversità.

Il parere legale svoltosi sulla pretesa non ha determinato una rinuncia di un diritto, ossia una diminuzione del patrimonio fallito, né ha determinato un ribaltamento di una posizione processuale precedentemente assunta (come nel caso della rinuncia alla domanda). Il parere in questione si propone solamente di circoscrivere la pretesa del fallimento nei confronti di terzi nella misura – seppur rilevante – di un terzo.

Tali considerazioni conducono a ritenere che la rimodulazione in sé della pretesa non possa eliminare la validità delle autorizzazioni già formulate da parte del giudice e del comitato in relazione all'iniziativa giudiziale, non costituendo una nuova operazione straordinaria o altro atto previsto per legge per cui i poteri del curatore debbano essere integrati.

Posta in questi termini la questione, è possibile concludere che alla fattispecie descritta non possa essere applicabile la disciplina di cui all'art. 35 L.F., dovendosi, pertanto escludere la necessità di una nuova autorizzazione del comitato dei creditori.

Riferimenti normativi

Art. 25 – Poteri del G.D. , comma 1, L.F. - “Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:[n. 6] autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore”;

Art. 35 - Integrazione dei poteri del curatore – “Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia