Conseguenze della mancata indicazione dei costi della sicurezza negli appalti sotto-soglia

Redazione Scientifica
17 Luglio 2019

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera in sede di offerta comporta necessariamente l'esclusione dalla gara giacché...

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera in sede di offerta comporta necessariamente l'esclusione dalla gara giacché “la loro omessa evidenziazione non è un'omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge”. La circostanza che la questione pregiudiziale relativa alle conseguenze dell'omessa indicazione di tale voci di costo sia nuovamente pendente dinanzi alla CGUE a seguito di rimessione da parte dell'Adunanza Plenaria, non giustifica una sospensione del giudizio o una ulteriore rimessione alla Corte: in disparte la ragionevole prevedibilità dell'esito della prossima decisione della Corte sulla scorta del recente precedente (C. giust. UE, sez. IX, 2 maggio 2019 C-309/18), “è tranciante la considerazione che nella specie si controverte di un appalto sotto soglia europea privo di rilevanza transfrontaliera (procedura negoziata per l'affidamento in appalto della gestione del servizio nido comunale” con importo a base di gara di euro 190.974,85 comprensivo di iva al 5%), che esula dalle competenze della C. giust. UE e per il quale opera invece in pieno la regola del precedente vincolante costituito dalle citate ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019 della Adunanza Plenaria (rese nella composizione della plenaria a quindici con la partecipazione di componenti del CGARS), ordinanze che hanno già preso posizione sulla questione di diritto”.

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