Sulla rinnovazione del subprocedimento di verifica di congruità a seguito di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione per carenza istruttorie

Redazione Scientifica
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13 Agosto 2019

Una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell'anomalia a seguito di una pronuncia...

Una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell'anomalia a seguito di una pronuncia giurisdizionale, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l'aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell'offerta;

nell'ambito del contraddittorio nuovamente instaurato nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, pur essendo l'offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite all'aggiudicataria ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, secondo i principi giurisprudenziali ben noti (cfr. già Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 875, nonché, tra le altre Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680 e, di recente, Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171), in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell'offerta al momento della rinnovata aggiudicazione;

per altro verso, instaurata tale nuova sequenza procedimentale e rimodulata l'offerta economica da parte dell'aggiudicataria la stazione appaltante può pervenire ad un nuovo giudizio di congruità dell'offerta, assoggettabile nella sua interezza - fermi i vincoli nascenti dal predetto giudicato - al sindacato giurisdizionale;

se è vero che i costi medi della manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, tuttavia eventuali costi aziendali inferiori devono risultare da analisi statistiche aziendali che evidenzino costi inferiori ottenuti grazie ad una particolare organizzazione del lavoro e comunque stabilizzatisi nel corso di un periodo di tempo significativo, in modo che si possa contrapporre al parametro che la legge riferisce alla tabelle ministeriali un dato che sia effettivamente storico - statistico aziendale e non effetto occasionale di eventi aziendali del tutto contingenti;

è vero che, di regola, le omissioni istruttorie in tema di giudizio di anomalia dell'offerta non possono essere colmate in sede giudiziale, dovendosi dare mandato alla stazione appaltante di ripetere il sub procedimento di verifica; tuttavia, all'annullamento della prima aggiudicazione per carenze istruttorie riscontrate in tale sub procedimento, segue la sua rinnovazione. All'esito di quest'ultima è possibile che vengano accertati non (più soltanto) lacune od omissioni nell'attività istruttoria riservata alla stazione appaltante, ma anche altri indici di manifesta incongruità dell'offerta economica dell'aggiudicataria.