Anche nelle procedure basate sul metodo del confronto a coppie, il concorrente escluso non è legittimato ad impugnare gli atti di gara

Redazione Scientifica
08 Agosto 2019

Alla luce della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sancita con la sentenza n. 4/2011, il concorrente escluso dalla gara per...

Alla luce della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sancita con la sentenza n. 4/2011, il concorrente escluso dalla gara per non aver superato la “prova di resistenza” della soglia minima di punteggio dell'offerta tecnica tramite il confronto a coppie, che non riesca a dimostrare l'illegittimità della gara quanto all'attribuzione del predetto punteggio, rimane privo non solo del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti sotto altri profili, giacché diviene portatore di un interesse di mero fatto, analogo a quello di qualunque altro operatore economico de settore che non ha partecipato alla gara.

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