Le memorie depositate dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile non sono tardive

Giulia Milizia
Giulia Milizia
30 Agosto 2019

Sia il Consiglio di Stato che il TAR Lazio hanno ribadito che il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno e non all'ora. Infatti, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile consentito secondo i termini perentori.

Deposito effettuato oltre le ore 12. In due differenti occasioni (TAR Lazio, 16 luglio 2019, n. 9381 e Cons. di Stato, 24 maggio 2019, n. 3419) è stato chiarito, sul tema delle memorie depositate dopo le ore 12 dell'ultimo giorno utile, che il deposito telematico si considera perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva dell'ora.

Infatti «ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno)».

Per la validità del deposito conta il giorno e non l'ora. L'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. stabilisce che «è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».

Questo è rafforzato dalla lettura sistematica col comma 2 della medesima norma, in cui il termine delle ore 12 è previsto per gli atti relativi ad udienze in camera di Consiglio, posto che in entrambe le situazioni oggetto di controversia non si trattava di udienze camerali.
Infine, l'orientamento che tiene conto solo del giorno e non dell'ora è anche suffragato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».