Sull’applicabilità del canone demaniale ricognitorio ai concessionari di servizi pubblici di rete

Redazione Scientifica
09 Agosto 2019

Il canone ricognitorio di cui all'art. 39, comma 2, Codice della Navigazione, applicabile alle concessioni di beni demaniali per fini di pubblico interesse presuppone...

Il canone ricognitorio di cui all'art. 39, comma 2, Codice della Navigazione, applicabile alle concessioni di beni demaniali per fini di pubblico interesse presuppone un utilizzo del bene per scopi collettivi. Alla luce di tale disposizione occorre leggere la norma regolamentare (art. 37, D.P.R. n. 328/1952) che, escludendo il beneficio per le concessioni che ritraggano dal bene un lucro o provento, si deve intendere rivolta all'attività di concessionari che svolgano sull'area un servizio di pubblica utilità caratterizzato da redditività lucrativa. In relazione ai concessionari di servizi pubblici di rete, il canone richiesto per l'utilizzo della rete a soggetti terzi e la regola del pareggio di bilancio non rappresentato elementi tali da rendere il gestore un'impresa con esclusivo scopo di lucro. (Nel caso di specie il beneficio della riduzione del canone demaniale è stato applicato all'occupazione di aree portuali pubbliche da parte di RFI s.p.a. quale gestore di un servizio pubblico, non rilevando il canone d'uso versato da vettori ferroviari e imprese titolate in quanto non integrante un lucro piuttosto uno strumento di finanziamento funzionale all'attività di gestione e fissato dalla stessa Autorità di regolazione dei trasporti che mira a garantire un servizio equo, non discriminatorio e trasparente).

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