La stazione appaltante può esprimere le specifiche tecniche della commessa mediante rinvio ad un campione ufficiale

Redazione Scientifica
21 Agosto 2019

Le specifiche tecniche “definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture” (art. 68, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50); è necessario che...

Le specifiche tecnichedefiniscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture” (art. 68, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50); è necessario che siano precise per consentire agli operatori economici la piena comprensione delle richieste della stazione appaltante.

Non v'è alcun divieto per la stazione appaltante di esprimere le specifiche tecniche mediante rinvio ad un “campione ufficiale”, vale a dire ad un modello predisposto dalla stessa amministrazione al quale gli operatori economici devono conformarsi per la realizzazione del loro “campione”, poiché, anzi, in questo modo, sono rese più chiare ed inequivoche le caratteristiche attese.

L'operatore economico, a sua volta, non può lamentarsi che il suo campione sia stato ritenuto inidoneo dalla commissione giudicatrice per difformità al “campione ufficiale”, senza fornire prova di aver proposto caratteristiche “equivalenti” a quelle richieste dall'amministrazione.

Riconosciuto che la stazione appaltante ben può esprimere le specifiche tecniche del prodotto richiesto anche mediante rinvio ad un “campione ufficiale”, la accertata difformità rispetto al “campione ufficiale” del prodotto offerto come “campione” dall'operatore economico costituisce giusta causa di esclusione dalla procedura (ove così previsto dal disciplinare di gara) per assenza di capacità tecnica e, dunque, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione.

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