Il divieto di avvalimento a cascata

Antonio Nicodemo
02 Settembre 2019

È possibile e in che misura un avvalimento operativo e finanziario da parte di una società cooperativa a r.l. (componente di una Ati) quale impresa ausiliaria in favore di un concorrente. Ovvero se la cooperativa in Ati può prestare tutti i requisiti o vanno considerati pro quota.

È possibile e in che misura un avvalimento operativo e finanziario da parte di una società cooperativa a r.l. (componente di una Ati) quale impresa ausiliaria in favore di un concorrente? Ovvero se la cooperativa in Ati può prestare tutti i requisiti o vanno considerati pro quota.

La risposta al quesito proposto impone un chiarimento in merito alla circostanza rappresentata nello stesso. Ci viene chiesto, infatti, se una Società Cooperativa a r.l. possa o meno prestare un requisito di “capacità tecnica” o “economico – finanziaria” ad uno dei componenti della medesima ATI. È, infatti, da escludere categoricamente ogni ipotesi di avvalimento tra imprese concorrenti nella medesima gara.

Fatta questa doverosa precisazione, si può ora esaminare la fattispecie proposta partendo dall'art. 89 del d. lgs. n. 50 del 2016. In particolare, viene in rilievo la norma contenuta nel c. 6 del richiamato articolo che fissa il cd. «divieto di avvalimento a cascata». Infatti, detta norma così recita «È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto». Il «divieto di avvalimento a cascata», è, infatti, finalizzato a rendere effettivo il ricorso all'istituto, evitando la circolazione meramente cartolare dei requisiti, che impedirebbe la puntuale individuazione del ruolo di ciascun soggetto coinvolto nell'esecuzione dell'appalto e delle connesse responsabilità, compromettendo la serietà e l'affidabilità dell'offerta (così, ex multis, Tar Lazio, Sez. I – Quater, 13 ottobre 2017, n. 10345).

In ragione di detto divieto, l'impresa ausiliaria che al tempo stesso fa parte dell'ATI concorrente, può prestare il requisito (di “capacità tecnica” o di “capacità economica”) solo ed esclusivamente nel caso in cui mantenga, in via autonoma (cioè, senza il ricorso all'avvalimento), la propria capacità tecnica ed economica in misura corrispondente alla quota di partecipazione all'ATI.

Segnatamente, come si è visto, la giurisprudenza ha chiarito che l'avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l'affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente, ed è, quindi, irrinunciabile la sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra soggetto ausiliario e soggetto ausiliato, legati da vincolo di responsabilità solidale in relazione all'intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare.

Ne deriva che la fattispecie di avvalimento a cascata è da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto che deve intercorrere tra ausiliaria e ausiliata, allungando e, quindi, indebolendo, la catena che lega, innescando i relativi precipitati in punto di responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad proceduram.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.