La cessione del ramo d'azienda non comporta, di per sé, l'automatica decadenza dalla qualificazione

Redazione Scientifica
20 Agosto 2019

In virtù dei principi affermati da Cons. Stato, ad. plen. 3 luglio 2017, n. 3, in relazione alla regola di...

In virtù dei principi affermati da Cons. Stato, ad. plen. 3 luglio 2017, n. 3, in relazione alla regola di cui all'art. 76, 11° comma, del D.P.R. 207/10 (abrogato dall'art. 217, 1° comma, lett. u), d. lgs.. 18 aprile 2016 n. 50, ma con vigenza differita alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del nuovo Codice dei contratti pubblici), la cessione del ramo d'azienda non comporta, di per sé, l'automatica decadenza dalla qualificazione, occorrendo, per contro, procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento.

Per tal via, non è dubbio che l'accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa cedente, comporti la conservazione dell'attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità, laddove – all'incontro – l'omessa verifica, a fronte del trasferimento di azienda, determina, tanto rispetto alla cedente quanto rispetto alla cessionaria, una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti).

La consistenza aziendale che aveva a suo tempo consentito di ottenere il rilascio delle attestazioni SOA può, pertanto, essere confermata anche ex post, per effetto della verifica triennale positiva di validità dell'attestazione, successiva al negozio traslativo, a cui deve riconnettersi non l'effetto di una rinnovazione ex nunc della validità del precedente certificato, quanto piuttosto l'attestazione della sua perdurante validità, senza soluzione di continuità.

Tuttavia, è chiaro che il descritto meccanismo postula che non ci sia soluzione di continuità, sul piano giuridico, nel contratto stipulato con l'organismo di certificazione deputato alla verifica del perdurante possesso dei requisiti: e ciò perché, in tal caso, la qualificazione della società cessionaria opererebbe a titolo originario (e, dunque, ex nunc) e non più a titolo derivativo (correlato al trasferimento, in via traslativa, dei requisiti, che sarebbero con ciò conservati e non semplicemente acquisiti, legittimandosene la spendita anche nel contesto delle procedure evidenziali in corso al momento della formalizzata cessione).

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