Non è precluso dall’art. 97 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 l’esercizio del generale potere di procedere alla valutazione di congruità dell’offerta

Redazione Scientifica
28 Agosto 2019

Non è precluso dalla formulazione dell'art. 97 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 – né potrebbe esserlo ragionevolmente – il generale potere...

Non è precluso dalla formulazione dell'art. 97 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 – né potrebbe esserlo ragionevolmente – il generale potere, previsto all'ultimo periodo del comma 6 del medesimo art. 97, di procedere alla valutazione di congruità di offerta, “in ogni caso”, ove questa “in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. Con la conseguenza che la verifica di congruità dell'offerta può essere effettuata anche al di fuori delle ipotesi in cui essa sia obbligatoria, quindi, anche ove l'offerta non presenti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante l'utilizzo di uno dei metodi previsto dall'art. 97, comma 2, e a prescindere da sollecitazioni di altri concorrenti. Ciò tanto più laddove – come nel caso di specie – l'Amministrazione ne abbia fatto espressa riserva nella lex specialis di gara. D'altro canto, una diversa lettura della previsione del comma 8 dell'articolo 97 risulterebbe contraria alla sua ratio e si porrebbe potenzialmente in contrasto con l'impianto sistematico della disciplina normativa relativa alla verifica della congruità delle offerte.

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