La categoria degli “operatori di gioco” legittimati a partecipare alla procedura di gara

Redazione Scientifica
27 Agosto 2019

La categoria degli “operatori di gioco” prevista dall'art. 24, comma 15, lett. a), l. n. 88 del 2009 – cui corrisponde la lett. a) del paragrafo 3.2. delle regole amministrative della...

La categoria degli operatori di gioco prevista dall'art. 24, comma 15, lett. a), l. n. 88 del 2009 – cui corrisponde la lett. a) del paragrafo 3.2. delle regole amministrative della procedura di gara – si riferisce genericamente a tutti coloro che esercitino “attività di gestione e di raccolta di giochi”, sulla base di un idoneo titolo abilitativo, senza che sia stata operata alcuna distinzione tra i concessionari e i gestori di sala autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS. Di conseguenza, deve considerarsi illegittima la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di considerare legittimati a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all'art. 1, comma 935, della l. n. 208 del 2015 soltanto gli operatori del gioco in possesso di concessione e non anche gli altri soggetti chiamati all'esercizio in base a titolo convenzionale di affidamento da parte del concessionario e, in quanto tali, titolari di apposita licenza ex art. 88 TULPS, introducendo ingiustificate limitazioni della libertà di concorrenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.