Incompetenza per eccesso e reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace: i nuovi principi delle Sezioni Unite
02 Settembre 2019
Con due sentenze "gemelle" depositate il 3 luglio 2019 (n. 28908 e n. 28909) le Sezioni unite hanno fornito importanti chiarimenti in ordine al regime di rilevabilità del vizio di incompetenza per materia "per eccesso" quando siano coinvolti reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace. Come noto il codice di rito del 1988, pur mantenendo i caratteri essenziali della disciplina previgente, ha operato una netta distinzione tra le ipotesi di incompetenza per materia per difetto (o per “ipocapacità”) e quelle di incompetenza per eccesso (o per “ipercapacità”). Soltanto per la prima ipotesi (che si realizza quando un giudice di competenza inferiore conosce di un reato appartenente alla cognizione di un giudice superiore) è stata mantenuta la più ampia rilevabilità del vizio, anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento (art. 21, comma 1, c.p.p.), fatte salve le situazioni derivanti da connessione. Per l'incompetenza "per eccesso", viceversa, il difetto deve essere rilevato o eccepito, in modo inderogabile, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 491 c.p.p., ovvero subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 23, comma 2, c.p.p.). In caso contrario, il processo resta incardinato presso il giudice "ipercompetente", che trattiene la res iudicanda e decide nel merito (principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis, rectius competentiae). Ciò perché l'incompetenza per eccesso è considerata meno grave di quella per difetto, atteso che il giudice ritenuto "più qualificato" sarà comunque idoneo a giudicare fatti devoluti in astratto ad altri organi giudicanti (cfr. TONINI, Manuale di procedura penale, XIX ed., 2018, 89). Discostandosi dal dettato codicistico il legislatore, quando ha scelto di assegnare al giudice di pace anche attribuzioni in ambito penale, ha introdotto una specifica disposizione tra le norme di coordinamento e di attuazione intitolata Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice (art. 48 d.lgs. n. 274/2000). In essa si è previsto che «in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero». Ne è così scaturito l'interrogativo sul quale sono state chiamate adesso a pronunciarsi le Sezioni Unite: l'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 è norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 23, comma 2, c.p.p. oppure la normativa contenuta nel codice di rito riveste carattere generale e inderogabile? Sinora la giurisprudenza prevalente, superando con estrema disinvoltura il dato testuale contenuto nell'autonomo corpus legislativo del 2000, si era espressa in favore della assoluta inderogabilità della disciplina prevista dal codice di procedura penale in tema di incompetenza per eccesso (Cass. pen., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 25499, in CED n. 265144; Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 15727, ivi, 260560; Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2008, n. 31484, ivi, 240752). Tale impostazione, però, finisce per svuotare di significato l'art. 48 d.lgs. n. 274/2000, attribuendogli soltanto la funzione di imporre al giudice incompetente di dichiarare con sentenza il vizio, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace: regola di invio, peraltro, già presente nel sistema processuale dopo le declaratorie di illegittimità degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1 c.p.p. pronunciate dal Giudice delle leggi, rispettivamente, con le sentenze n. 76 (in Giur. Cost., 1993, 687) e n. 214 del 1993 (in Cass. pen., 1993, 1937). Un regime unitario governerebbe, dunque, l'incompetenza per eccesso, anche nei casi in cui il vizio coinvolga la cognizione del giudice di pace: oltrepassato il limite preclusivo sopraindicato, l'incompetenza per ipercapacità non potrebbe più essere rilevata d'ufficio dal giudice procedente, né sollevata dalle parti. Siamo di fronte con tutta evidenza ad un approccio ermeneutico fortemente condizionato da ragioni di economia processuale. Altra giurisprudenza, viceversa, ritiene che l'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 sia norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 23, comma 2 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 12636, Ding, in CED n. 246816; Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2013, n. 43359, Fiorenti; Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2012, n. 32995, Rossetti; Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 43486, Quitadamo,). Le conseguenze di questa differente impostazione sono di rilevante portata, specie dal punto di vista pratico: la violazione delle norme sulla competenza per materia del giudice di pace comporterebbe sempre la regressione dei procedimenti penali nel frattempo pervenuti a stadi molto avanzati, persino in Cassazione (in tal senso cfr. CENTAMORE, Incompetenza per materia per eccesso e giudice di pace. Alle Sezioni unite un'interessante questione sulla disciplina del vizio, in penalecontemporaneo.it, 27 settembre 2018). Peraltro, l'incompetenza per eccesso può verificarsi non soltanto con riguardo all'imputazione originaria, ma anche per vicende processuali "sopravvenute", successive all'atto di promovimento dell'azione penale. È il caso del giudice "togato" che attribuisca al fatto riferito all'accusato una "veste" giuridica meno grave di quella riportata nell'imputazione (art. 521, comma 1, c.p.p.) ovvero a dibattimento prosciolga l'imputato - incolpato per due o più reati connessi - dall'illecito che aveva radicato la competenza per materia dinanzi al giudice "superiore": da vicende come queste - frequenti nella pratica giudiziaria - sono poi sfociate le ordinanze di rimessione della V Sezione della Corte di Cassazione (n. 35292 in proc. Balais e n. 35293 del 2018 in proc. Treskine). Ebbene, le divisioni giurisprudenziali registratesi in ordine ai rapporti tra la disciplina codicistica e quella contenuta nell'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 si sono riproposte in termini analoghi anche con riguardo alle situazioni di incompetenza per eccesso "sopravvenuta". Vi è, infatti, un indirizzo maggioritario che considera sempre preclusa la rilevabilità del vizio oltre il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., stante il carattere inderogabile degli artt. 21, comma 1, e 23, comma 2, c.p.p. (cfr., per l'ipotesi di "dequalificazione" in primo grado, Cass. pen., Sez. V, 25 novembre 2016, n. 4673, Tramonti; Cass. pen., Sez. V,2 maggio 2016, n. 28651, Seletto; Cass. pen., Sez. V, 12 aprile 2016, n. 15157, Zadra; Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2015, n. 25763, Signorelli; in secondo grado Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2014, n. 42827, Schintu, in CED n. 262114; Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2014, C., n. 21257, ivi, 259655). Ad esso si contrappongono alcune pronunce che ammettono la dichiarazione di incompetenza in favore del giudice di pace in ragione della forza derogatoria del citato art. 48 d.lgs. n. 274/2000 (Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 12636, Ding, cit.; Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2013, Fiorenti, cit.; Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2012, Rossetti, cit.; Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2014, Quitadamo, cit.). In entrambe le decisioni depositate il 3 luglio scorso le Sezioni Unite si sono soffermate in primis sulla questione cruciale, ossia sui rapporti tra la disciplina codicistica dell'incompetenza "per eccesso" (art. 23, comma 2, c.p.p.) e quella contenuta nell'art. 48 d.lgs. n. 274/2000. Il ragionamento condotto dal massimo consesso ha preso le mosse dalla specificità del procedimento penale davanti al giudice di pace, tutto proteso alla composizione del dissidio interindividuale più che alla repressione (cfr., in tal senso, già Cass. pen., S.U., 28 novembre 2017, n. 53683, Perini, in Cass. pen., 2018, 480) e capace di offrire una più mite risposta sanzionatoria per reati "minori": aspetti assolutamente peculiari più volte evidenziati dalla Corte costituzionale (Corte cost., ord. n. 50/2016, in Cass. pen., 2016, 2398; Corte cost., ord. 298/2008, ivi, 2009, 138; Corte cost., sent. n. 426/2008, in Giur. Cost., 2008, 4850; Cass. pen., sent. n. 47/2014, in Cass. pen., 2014, 2103). Proprio per preservare la specificità del rito, il d.lgs. n. 274/2000, per un verso, ha limitato l'operatività della connessione al solo caso dei reati commessi con una sola azione o omissione (concorso formale: art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000); per l'altro verso ha introdotto l'art. 48, icasticamente definito «il custode della separatezza della giurisdizione onoraria», al quale le Sezioni unite ora riconoscono - sia pure attraverso un lessico accorto - la capacità di derogare alla disciplina codicistica della "incompetenza per eccesso" (art. 23, comma 2 c.p.p. e art. 24, comma 2 c.p.p.). La conclusione del massimo collegio poggia su plurimi argomenti: dalla profonda diversità testuale delle norme in esame alla "clausola di compatibilità" alla quale è subordinata l'estensione delle disposizioni codicistiche al procedimento dinnanzi al giudice di pace (art. 2, comma 1, d. lgs. n. 274/2000), ad alcuni significativi passaggi della Relazione di accompagnamento al decreto del 2000 che sconfessano la lettura minimalista dell'art. 48 operata da una parte della giurisprudenza. Vengono poi effettuati ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, che più volte ha sostenuto espressamente la natura derogatoria dell'art. 48 citato rispetto alla disciplina generale dell'incompetenza per materia (Corte cost., ord. 252 del 2010, in Giur. Cost., 2010, 3070; Corte cost., ord. n. 318 del 2010, ivi, 2010, 4445; Corte cost. ord. n. 144 del 2011, ivi, 2011, 1831), in ragione proprio delle peculiarità del rito celebrato davanti al giudice non togato. Poiché ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 la competenza del giudice di pace deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, gli stessi argomenti sopra evidenziati hanno indotto le Sezioni Unite ad affermare la prevalenza di tale regola anche quando «sia il giudice di appello a operare la riqualificazione in favore della competenza del giudice onorario ovvero in quella sede venga meno il vincolo di connessione» (in senso contrario, cfr. Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2014, n. 42827, Schintu, in CED n. 262114; Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 21257). Tuttavia il Supremo Collegio ha avvertito la necessità di trovare un punto di bilanciamento tra la tutela della specificità della giurisdizione di pace, da un lato, e la tutela di altri valori di rango costituzionale quali la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1 Cost.), dall'altro. Sono stati individuati, pertanto, alcuni casi estranei all'ambito applicativo dell'art. 48 d. lgs. n. 274/2000, nei quali il giudice togato può in modo legittimo giudicare del reato rientrante nella competenza per materia del giudice di pace, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.pc.) tradizionalmente esteso anche all'ambito penale per soddisfare esigenze di certezza dei rapporti e di economia processuale. Ebbene, le Sezioni Unite osservano che l'art. 48 d. lgs. n. 274/2000 opera soltanto nel caso in cui la competenza per materia «sia stata, in origine, individuata erroneamente, sottraendo il reato alla cognizione del suo giudice naturale, cioè del giudice di pace». Il che può accadere sia quando c'è stata una diretta violazione delle regole sulla competenza, nel senso che il giudice superiore ha conosciuto di un titolo di reato attribuito alla cognizione del giudice di pace; sia allorché vi sia stata una inosservanza "mediata" delle regole sulla competenza, attraverso cioè un'errata qualificazione giuridica del fatto. Allo stesso modo, il tribunale (o la corte d'assise) dovrà dichiarare la propria incompetenza qualora sia investito della cognizione di un reato "assegnato" al giudice di pace per una errata individuazione della competenza per connessione, in violazione del dettato di cui all'art. 6 d.lgs. n. 274/2000 (così appunto Sez. Unite. n. 28909/2019). Viceversa, in attuazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, il processo penale resta radicato dinanzi al giudice "togato" quando la competenza per materia è stata individuata in origine nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attributive - comprese quelle previste dal d.lgs. n. 274/2000 - ma nel corso del processo sono sopravvenute situazioni in grado di incidere (in astratto) sulla determinazione della competenza. Una di queste è l'ipotesi dell'imputato che, accusato di più reati uniti da vincolo di connessione, sia prosciolto unicamente dal reato esercitante vis attrattivarispetto all'altro, rientrante sotto "l'ombrello cognitivo" del giudice di pace. Altra evenienza che può sopravvenire è proprio la spinosa questione della riqualificazione del fatto compiuta dal giudice del dibattimento. Sul punto le Sezioni unite tracciano una netta distinzione. La perpetuatio competentiae opera soltanto se la "derubricazione" compiuta dal giudice togato sia il frutto di acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo e non di un'errata interpretazione giuridica dei fatti effettuata ab initio. Così, ad esempio, nella vicenda da cui è originata una delle ordinanze di rimessione (ord. n. 35292/2018 in proc. Balais) l'azione penale era stata esercitata (anche) per il delitto di lesioni personali gravi e gravissime (art. 582, comma 1, c.p.) davanti al tribunale, giudice naturale per tali delitti; in dibattimento, dopo l'assunzione di una perizia disposta d'ufficio, il fatto era stato riqualificato nel meno grave delitto di lesioni personali lievi (art. 582, comma 2, c.p.), rientrante nell'astratta competenza del giudice di pace. In simili evenienze, sulla base del ragionamento condotto dalle Sezioni unite, il processo deve restare incardinato presso il tribunale (perpetuatio competentiae), atteso che la riqualificazione dei fatti è il prodotto di risultanze istruttorie processuali sopravvenute e non di una indebita sottrazione della materia alla giurisdizione di pace. Una volta accolta questa impostazione, deve essere stemperato di conseguenza il rigore con cui è stata enunciata la regola della primazia del citato art. 48 nei confronti del giudizio d'appello. Anche in questa sede, ove la riqualificazione del fatto sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute in seconde cure, il principio della perpetuatio competentiae impone al giudice d'appello di decidere nel merito e non di dichiarare la propria incompetenza per eccesso a favore del giudice di pace. In conclusione, la soluzione prospettata, a prima vista "tortuosa", ci pare apprezzabile perché, in maniera piuttosto equilibrata, riesce a "riabilitare" una norma - quella contenuta nell'art. 48 d.lgs. n. 274/2000 - ormai "a rischio di estinzione" nella prassi giudiziaria, contenendone al tempo stesso gli effetti - potenzialmente dirompenti - in ossequio ai principi generali che governano il sotto-sistema della competenza penale.
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