Mera irregolarità e raggiungimento dello scopo del deposito nel fascicolo errato

02 Settembre 2019

È da ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito di atto successivo in procedimento definito in quanto connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.
Massima

È da ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito di atto successivo in procedimento definito in quanto connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.

Il caso

Nell'ambito di un giudizio relativo ad una domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, veniva proposta opposizione ex art. 5-ter, l. n. 89/2001 mediante deposito telematico nello stesso procedimento in cui era stato emesso il decreto oggetto di opposizione. L'opposizione veniva dichiarata inammissibile poiché non proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 5-ter L. 89/2001 in modo rituale, vale a dire attraverso il deposito in un nuovo procedimento oggetto di separata iscrizione a ruolo. Contro il decreto di inammissibilità veniva quindi proposto ricorso per cassazione con il quale si contestava, in sintesi, la mancata concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..

La questione

È affetto da nullità il deposito di un atto in un procedimento diverso da quello cui si riferisce l'atto? In caso affermativo, può essere concessa la rimessione in termini per consentire alla parte di sanare il difetto del precedente deposito?

Le soluzioni giuridiche

Nell'accogliere il ricorso per cassazione, la pronuncia in commento valorizza la circostanza per cui il deposito è stato materialmente consentito dal “sistema informatico anche ministeriale” che ha generato “le relative ricevute” e ingenerato “il conseguente affidamento di completamento del deposito”, salvo poi la cancelleria rifiutare l'atto nove giorni dopo il deposito quando ormai erano decorsi i termini per l'opposizione.

La Corte ritiene allora “perfezionata” la fattispecie del deposito “connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione” nonché “da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito”.

Per rafforzare la conclusione cui perviene, la decisione in esame richiama varia giurisprudenza di legittimità che, in mancanza di sanzione espressa di nullità, ha ritenuto meramente irregolari attività processuali che si sono discostate dal relativo modello legale (invio telematico di un ricorso davanti ad un Tribunale non ancora abilitato in assenza di provvedimento ministeriale autorizzativo, Cass. n. 22479/2016; deposito telematico di un atto introduttivo di un giudizio presso un Tribunale il cui provvedimento ministeriale autorizzativo non includeva l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per cui era operante l'abilitazione al deposito telematico, Cass. n. 9772/2016; notifica di un atto a mezzo PEC in epoca in cui non era pacifica la possibilità di effettuare tale forma di notifica, Cass. n. 20625/2017).

Su questa base e conclusivamente la Corte di Cassazione afferma da un lato che, nel caso di specie, l'atto non avrebbe dovuto essere rifiutato [da parte della cancelleria], ma oggetto di invito alla regolarizzazione del deposito; dall'altro lato [stante l'errore compiuto dalla cancelleria] rileva come il giudice competente avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti della rimessione in termini.

Osservazioni

Nel caso affrontato dalla pronuncia in commento la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare gli effetti relativi al deposito effettuato in un procedimento diverso da quello in cui l'atto avrebbe dovuto essere depositato.

La soluzione della questione sottoposta alla Corte di Cassazione presuppone anzitutto la ricostruzione della fattispecie del deposito telematico di un atto.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, la parte che effettua il deposito riceve quattro messaggi PEC (fatte salve ipotesi di anomalie ed errori che possono comportare un flusso diverso):

  • la ricevuta di accettazione (RdA): viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell'invio della busta telematica;
  • la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC): viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia;
  • il messaggio di esito dei controlli automatici: viene inviato dall'apposito dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione all'esito dei controlli automatici, di carattere formale, svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (che riguardano, a titolo esemplificativo, la presenza della procura come allegato dell'atto introduttivo, la validità del certificato di firma della parte depositante, etc.);
  • il messaggio di esito dei controlli manuali: viene inviato, come nel caso del messaggio di esito dei controlli automatici, dal dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell'intervento della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario di destinazione quando viene accettata ovvero rifiutata la busta telematica.

Il deposito telematico si caratterizza quindi come fattispecie a formazione progressiva nella quale, secondo l'impostazione ormai prevalente in giurisprudenza ed in linea al dato letterale che emerge dall'art. 16-bis, comma 7, d.l. n.179/2012, il momento di perfezionamento per il depositante coincide con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Cass. n. 1366/2018; Trib. Roma 17 maggio 2018; Trib. Ravenna 8 maggio 2017; Trib. Rovigo 3 febbraio 2017 e Trib. Bologna 12 dicembre 2016).

Nel caso di specie, risulta che, a fronte del deposito dell'opposizione, era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, talché a stretto rigore il deposito poteva considerarsi perfezionato. Quest'ultima osservazione tuttavia non sembra sufficiente a risolvere il problema affrontato dalla Corte di Cassazione: poiché infatti la ricevuta di avvenuta consegna riguardava il deposito effettuato in un fascicolo telematico diverso (i.e. quello in cui era stato emesso il provvedimento oggetto di impugnazione) da quello in cui il deposito avrebbe dovuto essere effettuato (i.e. il fascicolo formato nel nuovo procedimento da iscrivere a ruolo in relazione all'opposizione del provvedimento impugnato), occorre verificare se il deposito si sia validamente perfezionato, vale a dire abbia prodotto gli stessi effetti che si sarebbero realizzati se il deposito fosse stato effettuato tempestivamente nel fascicolo telematico corretto.

In questa direzione, sembra utile evidenziare che l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. n. 4142/2017), non realizza “un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda [di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo]”, bensì costituisce “la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo”. Su questa base, la giurisprudenza assimila l'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 all'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21658/2016).

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata o tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione ha l'effetto di rendere definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c.: laddove quindi, per ipotesi, la parte ingiunta depositasse la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio senza procedere tempestivamente all'iscrizione a ruolo di un separato procedimento in cui ritualmente depositare la citazione, l'opposizione sarebbe dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo diverrebbe definitivamente esecutivo (a prescindere dal perfezionamento del deposito della citazione effettuato nel fascicolo della fase monitoria).

Posta allora la sostanziale sovrapposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo con l'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, anche quest'ultima dovrebbe a rigore essere dichiarata inammissibile laddove l'opponente, come avvenuto nel caso di specie, non opponga tempestivamente il provvedimento di rigetto della sua domanda attraverso il deposito dell'opposizione nel separato fascicolo formato all'esito di una nuova iscrizione a ruolo.

La pronuncia in commento tuttavia non tiene conto del ragionamento che precede, valorizzando invece, da un lato, il fatto che l'avvenuto deposito dell'opposizione fosse comunque giunto a conoscenza della cancelleria (raggiungimento dello scopo), dall'altro come l'opponente confidasse nel completamento del deposito a fronte del rilascio delle prime tre ricevute PEC con esito positivo (legittimo affidamento), salvo ricevere solo nove giorni dopo e, decorso il termine di impugnazione, il rifiuto del deposito.

Anche in un'altra recente decisione di legittimità, relativa ad un caso del tutto analogo a quello che qui viene in rilievo (deposito dell'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 nello stesso procedimento relativo al provvedimento opposto), la Corte di Cassazione ha ritenuto ritualmente proposta l'opposizione osservando tra l'altro che il perfezionamento del deposito telematico, coincidente con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 16-bis, comma 7, d.l. n.179/2012, risponde all'obiettivo “di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria” in un contesto nel quale “tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell'atto da parte della cancelleria implica la contestuale iscrizione a ruolo; ciò potrebbe non verificarsi, invece, nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l'attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell'atto ad opera del personale di cancelleria” (Cass. n. 11726/2019).

Pure la giurisprudenza di merito prevalente, seppure in fattispecie diverse, tende a far salvo il deposito di un atto all'interno di un fascicolo diverso da quello in cui l'atto avrebbe dovuto essere depositato, con argomentazioni non dissimili da quelle viste nella pronuncia in commento e nell'altra di legittimità sopramenzionata (cfr. Trib. Roma 21 marzo 2017 relativo ad un'azione ex art. 669-terdecies c.p.c. in cui il reclamante aveva depositato il reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione e non invece in un autonomo procedimento, previa iscrizione a ruolo; Trib. Avellino 31 maggio 2016 relativo al deposito di memoria integrativa in procedimento locatizio in cui il depositante aveva apparentemente indicato in modo erroneo il numero di ruolo generale; Trib. Torino 23 dicembre 2016 relativo al deposito della comparsa di costituzione in un fascicolo di una sezione diversa da quella assegnataria del contenzioso; Trib. Torino 13 maggio 2016 relativo al deposito della comparsa di costituzione in un fascicolo con numero di ruolo diverso da quello corretto; Trib. Pescara 2 ottobre 2015 in un caso identico a quello che precede).

A fondamento della pronuncia in commento, e più in generale, dell'orientamento giurisprudenziale cui appartiene tale pronuncia, sembrerebbe esserci la volontà di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli collegati al compimento di attività processuali che, prima dell'avvento del processo telematico, venivano compiute in collaborazione e coordinamento con la cancelleria. Nel processo “cartaceo”, infatti, era sostanzialmente escluso o molto ridotto il rischio che un atto venisse depositato in un procedimento diverso da quello di pertinenza: ciò grazie all'attività di verifica finale che veniva svolta dal cancelliere che provvedeva poi materialmente ad inserire l'atto depositato nel fascicolo di riferimento.
Nel processo telematico, invece, il deposito è curato esclusivamente dalla parte in un processo, come si è visto a formazione progressiva, che si completa con l'accettazione/rifiuto del deposito da parte della cancelleria anche a distanza di vari giorni da quando è stato effettuato il deposito. In un tale contesto, l'errore nel quale può incorrere la parte che effettua il deposito può risultare insanabile nella misura in cui la cancelleria segnali eventuali vizi del deposito una volta scaduto il termine per depositare tempestivamente. Attraverso i correttivi apportati dalla giurisprudenza, quali, a vario titolo, legittimo affidamento, raggiungimento dello scopo e rimessione in termini, la disparità venutasi a creare con il meccanismo del deposito telematico viene in qualche modo eliminata, pur rinunciando, come si è visto, a garantire una visione sistematica e coerente di istituti e principi del nostro sistema processualcivilistico.