Quando può ritenersi ritualmente trasmessa una comunicazione rivolta ai concorrenti ai fini del soccorso istruttorio?

03 Settembre 2019

La comunicazione di cui all'art. 83, co. 9, del D.L.gs n. 50/2016 volta a consentire ai concorrenti l'integrazione della propria domanda di partecipazione può ritenersi ritualmente trasmessa anche se non indirizzata alla PEC indicata dal concorrente in sede di gara.

Il principio di diritto enucleato nella sentenza in commento. Nelle procedure telematiche indette dalla Consip devono considerarsi come conosciute dai concorrenti, con ogni conseguenza che ne deriva, tutte le comunicazioni caricate sul c.d. cruscotto telematico, non essendovi, in capo alla Consip, alcun obbligo di inviare tutte le comunicazioni relative alla gara anche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli stessi concorrenti all'atto della partecipazione alla gara.

È questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza di cui si dà notizia, che origina da un caso in cui un concorrente era stato escluso per non aver, entro il termine perentorio previsto dall'art. 83 del D.Lg. n. 50/2016, dato corso alla richiesta di integrazione documentale caricata dalla Consip solamente sul c.d. cruscotto telematico.

Le ragioni poste a fondamento della decisione assunta. A tale conclusione la II sezione del T.A.R. Lazio è giunta, in particolare, ritenendo l'operato della Consip conforme alla disciplina di gara, la quale prevedeva espressamente la facoltà della Consip di interloquire con ogni singolo concorrente o “mediante l'apposita “area comunicazioni” a lui riservata nel sistema informatico di gestione della procedura” o, alternativamente -e in via del tutto residuale-, “mediante PEC”.

Siffatta disciplina di gara, espressamente impugnata dal ricorrente, risulterebbe, secondo il Collegio, del tutto conforme alle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, come si legge nella sentenza in parola, da nessuna norma del D.Lgs. n. 50/2016 “risulta evincibile un obbligo della stazione appaltante di inviare necessariamente mediante PEC una comunicazione volta a esercitare il soccorso istruttorio”. Il che troverebbe peraltro conferma nell'art. 76 del medesimo Codice dei contratti pubblici, che non indica la comunicazione in parola tra quelle per le quali si rende necessario l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Da qui la convinzione, tratta anche da un altro precedente della medesima sezione del TAR Lazio, 19 luglio 2019 n. 8223, che l'utilizzo della posta elettronica certificata si renda necessario solamente con riferimento alla tipologia di atti elencati nel citato art. 76, il cui minimo comune denominatore consiste nell'essere atti aventi natura esoprocedimentale e aventi “capacità lesiva immediata rispetto al concorrente e ai terzi partecipanti alla gara, capacità lesiva che, invece, non si può riconoscere alla richiesta di soccorso istruttorio, se non in via ipotetica e meramente potenziale, non essendo dato sapere al momento della sua comunicazione se la stessa verrà o meno ottemperata”.

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