L'inadeguatezza del progetto rispetto ai requisiti legittima l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione nell'attribuzione del punteggio

03 Settembre 2019

L'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, determinando la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto.

La vicenda. Un R.T.I., risultato secondo in una procedura aperta per l'affidamento di un servizio di manutenzione di aree verdi a basso impatto ambientale, ha impugnato l'aggiudicazione in favore di una cooperativa sociale, in quanto l'offerta economica formulata doveva considerarsi, in tesi, completamente inattendibile.

Sebbene il capitolato prevedesse un numero di tagli del manto erboso pari a 10, suscettibile di incrementi o diminuzioni in funzioni di variabili stagionali o climatiche, l'offerta aggiudicataria aveva, al contrario, indicato un solo taglio da eseguire per l'intera durata del contratto.

La sentenza ha accolto il ricorso osservando che costituisce principio consolidato quello per cui un utile pari a zero o un'offerta in perdita rendono ex se inattendibile l'offerta economica e il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finisce con incidere anche sul sistema della libera concorrenza del mercato, vulnerando altresì l'interesse pubblico a che il soggetto aggiudicatario sia in grado di svolgere adeguatamente la prestazione oggetto del contratto (Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; id., sez. III, 9 luglio 2014 n. 3492; id., sez. V, 22 maggio 2012 n. 2977).

Il TAR ha precisato che il principio di tassatività delle cause di esclusione va inteso nel senso che l'esclusione dalla gara va disposta nel caso in cui siano imposti "adempimenti doverosi" pur senza prevedere espressamente l'esclusione (Cons. St., sez. V, 17/01/2019, n. 430) ovvero quando l'offerta del concorrente non sia conforme alle specifiche tecniche fissate dalla lex specialis o che, comunque, presuppongono o comportano che lo svolgimento del servizio venga svolto in maniera non corrispondente a quanto stabilito dalla legge di gara (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23/01/2019 , n. 131; T.A.R. Lazio, sez. II, 21/05/2019, n. 6250).

Sicchè, l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto ((T.A.R. Emilia Romagna, Parma 10/01/2019, n. 1Nella specie, dunque, l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, posto che la sua l'offerta non assicurava le prestazioni richieste dal capitolato di gara.