Pma coppia gay: no all’indicazione di genitore 1 e genitore 2 nell’atto di nascita
04 Settembre 2019
Il caso. Due donne, legate da stabile relazione affettiva, decidevano di ricorrere in Danimarca alla tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La fecondazione veniva portata a termine da una delle due donne, il bambino, nell'atto di nascita formato dall'Ufficiale di Stato civile del Comune agrigentino, veniva registrato come figlio della signora che lo aveva partorito, la quale era indicata come madre, e come figlio della compagna, menzionata come padre. Successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento presentava un ricorso chiedendo di procedere alla rettifica dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 396/2000, sostituendo la dicitura di madre e di padre con quella di “genitore 1” e “genitore 2”, si costituivano in giudizio le due donne, aderendo alla richiesta di rettifica avanzata dal procuratore generale.
Nessun legame genetico e biologico con il minore. Il Tribunale di Agrigento ritiene che le richieste di modifica non possano essere accolte in quanto la domanda si scontra con il principio di tipicità degli atti dello Stato civile e con il loro contenuto vincolato, come sancito dall'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 396/2000, che prevede l'impossibilità per l'Ufficiale di Stato civile di enunciare dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto. Il Tribunale osserva come la Suprema Corte si sia più volte pronunciata sulla bigenitorialità materna, ritenendo riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri, di cui una ha fornito l'ovulo per la fecondazione e l'altra ne ha consentito l'impianto nel proprio utero. Nel caso in esame, invece, una delle due donne non ha alcun legame né genetico, né biologico col minore, pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso, ritenendo che al
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