Cessione di beni a un solo figlio: possibili rimedi

Paola Silvia Colombo
05 Settembre 2019

A seguito di una pronuncia di scioglimento del matrimonio, il padre ha manifestato l'intenzione di cedere i suoi unici beni immobili solo ad uno dei suoi 4 figli, gli atri figli hanno un rimedio “preventivo” per impedire che il padre trasferisca il bene a un solo figlio oppure debbono attendere il compimento dell'atto notarile per agire con l'azione di simulazione? Oppure ancora attendere l'eredita?

A seguito di una pronuncia di scioglimento del matrimonio dal quale sono nati 4 figli (3 dei quali sono sempre stati mantenuti solo ed esclusivamente dalla madre), il padre – che per la vita si è disinteressato ai tre - ha manifestato l'intenzione di cedere i suoi unici beni immobili a un solo figlio. Poiché il figlio è nullatenente e senza lavoro, si ritiene che il padre si farà carico anche dei costi per poter compiere il rogito notarile d'acquisto.

I tre figli hanno un rimedio “preventivo” per impedire che il padre trasferisca il bene a un solo figlio oppure debbono attendere il compimento dell'atto notarile per agire con l'azione di simulazione? Oppure ancora attendere l'eredita?

Purtroppo, non vi siano rimedi preventivi per impedire al padre di alienare i suoi beni immobili al figlio prediletto. Ciascuno è, infatti, libero di disporre in vita del proprio patrimonio.

Questa libertà trova, tuttavia, un limite nelle disposizioni sulla successione laddove la legge riserva a certe categorie di persone, i cd legittimari (coniuge, figli e ascendenti), una quota del patrimonio del de cuius. Il diritto, tuttavia, sorge al momento del decesso del soggetto interessato.

Nel caso di specie, pertanto, i figli dovranno attendere l'apertura della successione ereditaria per agire nei confronti del fratello e per recuperare il valore dei beni a lui simulatamente ceduti nei limiti in cui ledano la loro quota di legittima.

I figli potranno agire, quindi, con l'azione di simulazione della vendita fatta dal de cuius diretta a dissimulare una donazione e contestualmente dovranno proporre domanda di riduzione per ottenere la reintegrazione della quota di eredità a loro spettante per legge.

In quanto soggetti agenti a tutela di un proprio diritto, in questo caso i figli sono considerati terzi rispetto alle parti dell'atto (padre e fratello) e pertanto potranno far valere la simulazione con qualsiasi mezzo di prova: la prova testimoniale e per presunzioni, nel caso specifico, è ammissibile senza limiti.

I figli non potranno, invece, proporre direttamente l'azione di simulazione, impugnando l'atto notarile, mancando un loro interesse attuale ad agire. Il diritto a ottenere una quota del patrimonio paterno sorge, infatti, come detto, solamente con l'apertura della successione ereditaria.

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