L'“animus corrigendi” non esclude il reato di maltrattamenti in famiglia quando l'uso della violenza è sistematico

Redazione Scientifica
06 Settembre 2019

Con sentenza n. 36832/2019, la Sesta Sezione della Cassazione ha ribadito il principio di diritto, pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità, per cui non può ritenersi lecito l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da animus corrigendi

Con sentenza n. 36832/2019, la Sesta Sezione della Cassazione ha ribadito il principio di diritto, pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità, per cui non può ritenersi lecito l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da animus corrigendi, integrando, in tal caso, il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Né tali condotte possono dirsi compatibili, e, pertanto scriminabili o scusabili (o rilevanti sul piano del quantum della pena) per un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente sarebbe portatore (cfr., vedi, Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 2009, n. 48272).

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