Gli oneri probatori dell'avvenuta notifica in proprio a mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione

Francesco Pedroni
09 Settembre 2019

La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC fa decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario laddove il notificante dimostri di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, delle ricevute di consegna e accettazione e della relazione di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità.
Massima

La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC fa decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario laddove il notificante dimostri di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, delle ricevute di consegna e accettazione e della relazione di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità.

Il caso

Per quel che interessa la presente disamina, un appellante, proponeva gravame davanti alla Corte d'Appello di Milano, impugnando la sentenza del Tribunale di Milano che l'aveva visto soccombente in accoglimento della domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice.

Costituitosi in giudizio, un appellato chiedeva dichiararsi la tardività dell'appello – per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. – rispetto alla data di notifica via PEC della sentenza di primo grado, omettendo tuttavia di depositare la prova della notifica secondo le regole tecniche proprie di tale modalità di notificazione (tramite deposito telematico delle PEC di notifica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ovvero tramite deposito di copia delle stesse, munite di certificazione di conformità), ma limitandosi alla produzione di “una serie di fogli spaiati e spinzati” privi della attestazione di conformità.

La Corte d'Appello di Milano accoglieva l'eccezione dell'appellato e dichiarava inammissibile l'appello.

Avverso tale decisione l'appellante ricorreva in cassazione articolando, tra gli altri, 7 motivi (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) per violazione della legge regolante le notificazioni telematiche (art. 3-bis, 6, 9 e 11 legge 21 gennaio 1994, n. 53).

La questione

Si tratta di stabilire quali siano gli oneri probatori dell'avvenuta notificazione via PEC della sentenza di primo grado, avuto riguardo alle regole tecniche proprie delle notificazioni telematiche, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione della sentenza stessa ai sensi dell'art. 325 c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha ritenuto in primo luogo la procedibilità del ricorso rilevando che, trattandosi di ricorso digitale nativo, vale il principio enunciato dalle SS.UU. 24438/2018 secondo cui “ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente”, disconoscimento nella fattispecie non effettuato.

Quanto alla questione oggetto della massima, la Suprema Corte aderisce alla tesi del ricorrente nel ritenere che il mancato assolvimento da parte dell'appellato degli oneri di probatori circa la prova della corretta notificazione via PEC della sentenza di primo grado, incida sull'efficacia della stessa ai fini del decorso del termine breve di impugnazione nei confronti della controparte. Non avendo fornito l'appellata prova corretta (secondo le regole tecniche proprie della notificazione telematica) dell'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado, il termine breve ai fini dell'impugnazione non può dirsi decorso.

In particolare, la Suprema Corte rileva che la condotta processuale dell'appellato - che non aveva depositato telematicamente le ricevute di accettazione e consegna, ma solo copie analogiche del messaggio PEC dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, senza attestarne la conformità ai documenti informatici da cui erano state tratte, non era idoneo a far decorrere, nei confronti del destinatario, il termine breve per impugnare.

Ciò, ragionando a contrario, in base al principio secondo cui “la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 1, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonchè la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-undecies” (Cass. Sez. 3, ord. 19 settembre 2017, n. 21597; in senso conforme Cass. Sez. Lav., ord. 16 agosto 2018, n. 20747).

Sulla base di tali conclusioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Milano per la decisione sul merito.

Osservazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione in commento conferma il proprio orientamento sulla questione (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 settembre 2017, n. 21597 e Cass. Sez. Lav., ord. 16 agosto 2018, n. 20747 espressamente citate nell'ordinanza in commento, ma anche cfr. precedenti conformi sotto riportati e Cass. sez. 6, 19 dicembre 2017, n. 30480 in relazione alla necessità di smaterializzazione, ai fini della prova, del messaggio PEC e delle relative ricevute).

Tale orientamento si basa sulla scomposizione, in funzione probatoria del dettato normativo dell'art. 3-bis della legge 53/1994 che disciplina i requisiti e le modalità delle notificazioni con modalità telematiche: (i) notificazione mediante PEC da e a indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;(ii) in caso di atto non informatico, estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico con (iii) attestazione di conformità ai sensi di legge (art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179); (iv) allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio pec; (v) indicazione nell'oggetto del messaggio della dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994»; (vi) redazione della relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata avente il contenuto minimo previsto dalla norma.

Secondo la Corte, quindi, ai fini della prova della notificazione per far decorrere il termine breve di impugnazione ogni singolo requisito e fase della notifica telematica devono essere documentati e le relative copie (informatiche o analogiche) devono essere dichiarate conformi agli originali telematici cui si riferiscono. Ciò anche quando nel mandato rilasciato al difensore non sia espressamente indicato di voler ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC (Cass. civ., Sez. 6-2, 11 maggio 2017, n. 11759).

Tale ultimo passaggio - la dichiarazione di conformitànon è necessario in caso di duplicati informatici, atteso il tenore dell'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 (che si riferisce esclusivamente alle copie) e considerate le specifiche tecniche del duplicato informatico che consiste in una copia conforme di per sé all'originale da cui viene estratta (così Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2019, n. 8464 che ha altresì specificato come “da nessuna disposizione normativa sembra potersi evincere che il duplicato informatico della sentenza non sia idoneo alla notificazione, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.”).

Il duplicato informatico, infatti, è il risultato di un processo di riproduzione completamente informatizzato, effettuato in modo tale che la struttura digitale del file duplicato sia in tutto e per tutto identica a quella del file originale, ovvero che gli stessi documenti presentino la medesima sequenza di bit (Consiglio di Stato, Sez. 3, sentenza n. 5970 del 18 ottobre 2018 e Tribunale di Milano, sez. 5, 3 aprile 2018, n. 3732) e, come tale, ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida (art. 23-bis del CAD).

In tale ultimo caso, però, la natura del documento (duplicato informatico) estratto e allegato al messaggio PEC di notifica andrà specificata nella relazione di notificazione.