La legittimità della fecondazione assistita eterologa non fa venir meno il reato di commercio di gameti
09 Settembre 2019
Con la sentenza n. 35221/2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha delimitato l'ambito di operatività dell'art. 12, comma 6 della legge n. 40 del 2004, nel caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (che necessita di donazione e trasferimento di gameti): è condotta penalmente rilevante il comportamento di chi, in qualunque forma, agisce per immettere nel mercato (commercializzare) i gameti, in violazione di principi di volontarietà e gratuità della donazione. Secondo la Corte, rientrano, infatti, nel concetto di commercializzazione tutte quelle condotte di reclutamento di donatori/donatrici dietro la prospettazione/corresponsione di una remunerazione, chiaramente dirette alla immissione nel mercato dei gameti, in vista della procreazione assistita di tipo eterologo. |