La congruità dei costi della manodopera e minimi salariali va effettuata in qualsiasi gara

09 Settembre 2019

L'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce la necessità di procedere in ogni caso alla verifica di congruità dei costi della manodopera. Detta prescrizione, data l'assolutezza della sua formulazione, risulta quindi applicabile...

Abstract: L'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce la necessità di procedere in ogni caso alla verifica di congruità dei costi della manodopera. Detta prescrizione, data l'assolutezza della sua formulazione, risulta quindi applicabile a qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell'anomalia delle offerte individuate dalla Stazione Appaltante.

Il caso: La controversia sottoposta all'esame del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ad oggetto una procedura di gara per l'affidamento di alcuni lavori di manutenzione ordinaria di complessi edilizi di proprietà e in uso al Comune di Roma, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, l'impresa seconda classificata impugnava l'aggiudicazione disposta dall'amministrazione comunale in favore di un operatore economico concorrente, posizionatosi nella prima posizione della graduatoria.

Tra i vari motivi di censura, la ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'aggiudicazione adducendo la violazione della lex specialis di gara e dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché plurimi profili di eccesso di potere, in quanto i costi della manodopera sarebbero stati indicati nell'offerta dell'aggiudicatario in una misura manifestamente esigua e in ogni caso non sarebbero stati sottoposti dalla stazione appaltante alla necessaria verifica.

La soluzione: L'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, statuisce al comma 10 “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

A sua volta, il richiamato comma 5 dell'articolo 97 prevede che “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: [...] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

Dalla lettura di tali norme il TAR deduce che l'intento del legislatore è quello di prescrivere che l'aggiudicazione sia in ogni caso preceduta dalla verifica dei costi del personale, in particolare quanto al rispetto dei minimi salariali.

Nel caso oggetto del giudizio, la suddetta verifica non venne compiuta dall'Amministrazione, la quale affermava di non esservi tenuta, avendo applicato il criterio di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

Tale disposizione, infatti, con riferimento alle gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, preclude l'applicazione delle disposizioni in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97.

Dopo aver riportato il testo delle disposizioni sopra elencate, il TAR osserva che, se è pur vero che il comma 8 dell'articolo 97 esclude l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo, nulla dice però in ordine all'applicazione della previsione contenuta all'articolo 95, comma 10, la quale stabilisce la necessità di procedere in ogni caso alla verifica di congruità dei costi della manodopera.

Quest'ultima prescrizione, secondo il TAR, data l'assolutezza della sua formulazione, risulta applicabile a qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell'anomalia delle offerte individuate dalla Stazione Appaltante.

Ad avviso del TAR, pertanto, risulta chiara la ratio della previsione normativa: assicurare una tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori e, in questa prospettiva, evitare che, proprio nell'ambito delle procedure aggiudicate al prezzo più basso, e nelle quali si applicano criteri automatici di esclusione delle offerte anomale, sia omesso ogni controllo in ordine al rispetto dei minimi salariali.

La pronuncia in esame si colloca peraltro nel solco della precedente giurisprudenza amministrativa, la quale ha già avuto modo di affermare che la verifica di cui all'articolo 95 comma 10 è dovuta anche nel caso di procedure automatizzate aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso ove la soglia di anomalia sia individuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 97, comma 2 (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2136).

In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, il TAR accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'aggiudicazione della procedura.

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