L’art. 80, c. 7, c.c.p.: non si applica nell’ipotesi in cui debba essere valutata permanenza dei requisiti richiesti in capo ad un organismo di attestazione

Redazione Scientifica
17 Luglio 2019

L'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 - che è norma applicabile all'ipotesi in cui un operatore economico nei confronti del quale pende una causa di esclusione per la commissione di un illecito dichiara “di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al...

L'art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 - che è norma applicabile all'ipotesi in cui un operatore economico nei confronti del quale pende una causa di esclusione per la commissione di un illecito dichiara “di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti” - ha un campo di applicazione circoscritto alla partecipazione alle gare di appalto, che non trova ingresso nella diversa ipotesi in cui deve essere valutata la sussistenza della permanenza degli stringenti requisiti richiesti in capo a un organismo di attestazione al fine di garantire che le delicate operazioni di sua competenza siano svolte in maniera imparziale e neutrale.

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