La pubblicità nelle procedure di vendita competitiva

La Redazione
10 Settembre 2019

Lo svolgimento di una procedura competitiva ex art. 107 l.fall. non può svolgersi in tempi eccessivamente ristretti, ma richiede la previsione di un periodo di tempo idoneo a consentire lo svolgimento della pubblicità e la diffusione a terzi dell'invito a partecipare nonché la predisposizione di mezzi idonei a garantire una conoscenza approfondita del bene che si pone in vendita.

Lo svolgimento di una procedura competitiva ex art. 107 l.fall. non può svolgersi in tempi eccessivamente ristretti, ma richiede la previsione di un periodo di tempo idoneo a consentire lo svolgimento della pubblicità e la diffusione a terzi dell'invito a partecipare nonché la predisposizione di mezzi idonei a garantire una conoscenza approfondita del bene che si pone in vendita.

Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento ha origine dalla vendita, per il tramite di una procedura competitiva ex art. 107 l.fall., di un bene (un'azienda farmaceutica) presente nella massa fallimentare. In particolare, il legale rappresentante della società in bonis contesta l'avvenuta vendita in quanto, a suo dire, svoltasi senza un'adeguata pubblicità e, soprattutto, senza il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 490 c.p.c. per la pubblicità sul portale istituzionale delle vendite. Il tribunale, rigettando anche un ricorso cautelare, affermava, da un lato, la necessità di impugnazione del programma di liquidazione ex art. 104 l.fall. che tale termine non prevedeva e, nel merito, ha poi affermato l'insussistenza di interesse tale da giustificare l'impugnativa.

Il programma di liquidazione nelle vendite competitive. L'attribuzione al curatore di compiti relativi alla liquidazione dei beni facenti parte della massa attiva della procedura si realizza nell'ambito del programma di liquidazione di cui all'art. 104-ter, sottoposto al giudice delegato e che deve essere sottoposto anche al vaglio del comitato dei creditori entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario. In linea di principio, il programma di liquidazione è lo strumento con il quale si effettua, in un'ottica di razionalizzazione, il processo di liquidazione dei beni presenti nella massa attiva del fallimento. Spetta quindi al curatore indicare con quali procedure competitive intende monetizzare al meglio i beni oggetto di liquidazione.

In caso di liquidazione dell'attivo fallimentare mediante procedura competitiva esperita dal curatore, l'acquirente che lamenti la vendita di aliud pro alio deve impugnare l'atto di trasferimento, invocandone l'annullamento, con reclamo ex art. 26 l.fall. nei termini di legge decorrenti dalla scoperta del vizio.