L'indicazione dei costi della manodopera deve contenere anche quelli del personale amministrativo?

Anton Giulio Pietrosanti
10 Settembre 2019

Va escluso il concorrente che indichi solamente il costo della manodopera tecnica e non anche quello del personale amministrativo, sebbene quest'ultimo (costo) sia stato inserito...

Abstract: Va escluso il concorrente che indichi solamente il costo della manodopera tecnica e non anche quello del personale amministrativo, sebbene quest'ultimo (costo) sia stato inserito dal concorrente medesimo in un'altra categoria di spese più generale.

Il caso. A seguito dell'aggiudicazione di un appalto per il servizio di bonifica e sanificazione insorgeva dinanzi al Tar la seconda classificata sostenendo l'illegittimità dell'aggiudicazione per aver la controinteressata indicato solamente il costo della manodopera tecnica e non anche quello del personale amministrativo. Per tale motivo, la ricorrente deduceva altresì la non congruità dell'offerta e la violazione della par condicio, essendo l'aggiudicataria stata premiata per aver offerto un organigramma composto di molte figure professionali salvo poi conteggiare un ridotto costo per lo stesso.

La controinteressata replicava al motivo di ricorso, precisando che il costo di tale personale era stato inserito nella voce dedicata ai “costi generali”, conformemente a quanto previsto, sia pure per gli appalti di lavori, dall'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010.

La soluzione.Il Tar ha accolto il suddetto motivo di ricorso, rilevando come l'aggiudicataria abbia violato l'art. 95, comma 10, d.lgs. 50 del 2016, secondo il quale il concorrente deve indicare, nell'offerta economica, i costi della manodopera. Sicché – ha precisato il Collegio – “Il fatto che una parte di questi costi (segnatamente, quelli del personale amministrativo) sia stata inserita, insieme ad altre voci di costo, in una categoria più generale, equivale a non averli indicati, perché la norma presuppone un'indicazione separata di modo da consentire un controllo da parte della stazione appaltante sul rispetto dei minimi retributivi”.

Del resto, la giurisprudenza ha più volte affermato che (i) i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell'offerta in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli minimi retributivi (Tar Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2018, n. 6540); (ii) la mancata indicazione di tali costi rende incompleta l'offerta senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 27 luglio 2018, n. 1855); (iii) l'onere dichiarativo di indicare i costi in questione deriva dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, quale norma imperativa capace di eterointegrare il bando di gara che non richiami detto onere (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 6 novembre 2018, n. 2515).

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