Accordi patrimoniali in sede di separazione, impugnabili per simulazione?
06 Settembre 2019
Il caso. Una donna, vedova di un investitore truffato, chiedeva risarcimento dei danni nei confronti del sedicente consulente finanziario, resosi responsabile di condotte illecite per il delitto di appropriazione indebita aggravata. Alla domanda risarcitoria era connessa altra, volta a far accertare il carattere simulato, e quindi l'inefficacia, degli accordi patrimoniali raggiunti dal consulente e la moglie, in sede di separazione personale. Il consulente veniva condannato sia in primo che in secondo grado al risarcimento danni, rigettando tuttavia la domanda della vedova volta a far dichiarare l'inefficacia degli accordi patrimoniali tra i coniugi per la non impugnabilità per simulazione dell'accordo di separazione, una volta intervenuto il decreto di omologa da parte del Giudice.
Contenuto e natura degli accordi patrimoniali. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, spiega a quali condizioni gli accordi patrimoniali tra i coniugi debbano considerarsi pattuizioni autonome rispetto all'accordo di separazione. In particolare esplicita che «la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche» In sostanza si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima.
Nella fattispecie concreta, l'accordo avverso il quale la ricorrente ha esperito l'azione di simulazione, costituiva adempimento mediante il quale veniva disposto in favore della moglie non solo l' immobile già adibito a casa coniugale, ma del suo intero patrimonio immobiliare. Si trattava di una regolamentazione complessiva dei loro rapporti comprendendo statuizioni economiche che integrano il contenuto eventuale dell'accordo di separazione, ed essendo accordi che soggiacciono alle ordinarie regole del codice civile, possono esser impugnati per simulazione.
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