Richiesta di riesame, dovere di provvedere e impugnazione di atti endoprocedimentali

Nicola Posteraro
12 Settembre 2019

È infondato il ricorso avverso il silenzio intentato al fine di contestare l'inerzia serbata dall'amministrazione aggiudicatrice su una richiesta di riesame. È inoltre inammissibile il ricorso intentato avverso degli atti endoprocedimentali che, in quanto tali, non appaiono atti a ledere fin da subito le posizioni giuridiche soggettive degli amministrati.

Il fatto. La società al Molo S.r.l., già titolare di concessione su area demaniale lacuale, sita nel Comune di Como in zona extra-portuale, per lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, chiedeva al Comune il rinnovo o la proroga del titolo alla scadenza dello stesso.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia e su conforme parere della Regione, decideva di avviare le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario, poiché, in seguito alla pubblicazione dell'apposito avviso, un altro soggetto presentava all'Ente comunale la propria manifestazione di interesse al rilascio della concessione stessa.

Al Molo S.r.l., con istanza, chiedeva al Comune di escludere dalla procedura il suddetto altro soggetto, a suo dire carente dei requisiti di partecipazione, e di disporre, conseguentemente, il rinnovo della concessione in suo favore. Con successiva nota, l'Ente comunale comunicava all'istante di avere richiesto apposito parere al competente Settore legale, riservandosi di riscontrare le contestazioni una volta ricevuto il parere.

Il ricorso intentato dalla società. La società ricorrente censurava, quindi, l'inerzia serbata dal Comune sulla sua istanza, impugnando contestualmente la nota con la quale il Comune, nelle more, le aveva comunicato all'interessata l'avvio del procedimento per il rientro dell'Amministrazione nella disponibilità del bene.

La decisione del Collegio. Il Collegio ritiene che il ricorso sia in parte infondato e in parte inammissibile. In particolare, la sentenza afferma che il ricorso è infondato nella parte in cui è diretto a censurare il silenzio serbato dal Comune sull'istanza della ricorrente. A tal proposito, il TAR rileva che: a) il Comune, determinandosi per l'avvio della procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, ha ritenuto idonea – sia pure implicitamente, ma comunque univocamente – la manifestazione d'interesse proveniente dall'altro soggetto interessato; b) l'istanza della ricorrente, pertanto, siccome volta a conseguire l'esclusione della controinteressata dalla procedura, non poteva che qualificarsi come una richiesta di intervento in autotutela su una decisione già presa dall'Ente.

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio afferma che, per costante giurisprudenza, l'istanza di autotutela proveniente dal privato non obbliga l'Amministrazione a provvedere e che, conseguentemente, manca uno dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Il TAR, infine, rileva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui la società ricorrente censura le note. In particolare, precisa che la nota impugnata è priva del carattere della immediata lesività, trattandosi di atto di natura endoprocedimentale.

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