Uso di espressioni sconvenienti e offensive nel processo: quali conseguenze?
13 Settembre 2019
Premessa
L'art. 89 c.p.c. impone alle parti processuali e ai loro patrocinatori il divieto di utilizzare un linguaggio che trascenda i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, non essendo consentito l'uso di espressioni sconvenienti od offensive. Dette espressioni possono essere contenute sia negli «scritti presentati» (vale a dire negli atti processuali o in documenti versati in giudizio), sia nei «discorsi pronunciati davanti al giudice». Questa ipotesi processual-civilistica è integrata in caso di articolazioni verbali che eccedano le esigenze difensive (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e siano avulse dalla materia del contendere, ma ricollegabili al mero intento di offendere. Il divieto di cui alla previsione codicistica in esame non riguarda solo le espressioni sconvenienti od offensive indirizzate alle controparti e ai difensori avversari, ma si estende anche ai magistrati e a terzi, ovvero a soggetti estranei al processo (la Corte di cassazione si è, tuttavia, premurata di precisare che l'art. 89 c.p.c., laddove prevede il risarcimento del danno, è applicabile quando l'offensore e l'offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio, escludendone l'applicabilità nel caso in cui l'offeso sia un terzo, nella fattispecie il magistrato che aveva deciso la controversia, Cass. civ. sez. III, 20/10/2011, n. 21696 ). Il carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e il loro effettivo rapporto o, piuttosto, la loro estraneità con l'oggetto del giudizio sono oggetto di apprezzamento demandato al giudice del merito, che integra esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (Cass. civ. sez. II, 05/06/2018, n. 14364 ). Espressioni sconvenienti ed offensive
La norma in esame fa riferimento alla «offensività» e alla «sconvenienza» delle espressioni impiegate in scritti o discorsi difensivi. Si tratta di nozioni distinte (cfr. Trib. Pescara, 01/04/2009, n. 787 ). Quella di «offensività» richiama la lesività del valore e dei meriti di un altro soggetto: mediante il ricorso a espressioni offensive, non aventi relazione alcuna con l'esercizio della difesa, si persegue un intento squisitamente ingiurioso nei confronti di colui al quale le frasi sono rivolte. La nozione di “sconvenienza” sottende, invece, una lesività di minor grado rispetto a quella di «offensività», ed evoca il contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui contesto esse sono formulate, configurandosi pertanto come inappropriate e inopportune. Non possono, perciò, considerarsi sconvenienti od offensive espressioni attinenti alla materia del contendere e rientranti nell'ordinaria dialettica processuale, anche se di tono «acuto» o «pungente», finalizzate a contrastare le argomentazioni avversarie e indirizzare la decisione del giudice in senso favorevole alla propria tesi, senza travalicare i limiti segnati dai doveri di probità, lealtà, correttezza e decoro. Ed allora, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. quando le espressioni impiegate negli scritti difensivi non siano dettate da un «passionale e incomposto intento dispregiativo» nei confronti della controparte (o dell'ufficio giudiziario) ma, serbando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza esorbitare dalle esigenze difensive, «siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti» (Cass. civ. sez. III, 26 luglio 2002, n. 11063; conformi, tra le tante, Cass. civ. sez. III, 05 maggio 2009, n.10288; Cass. civ. sez. II, 31 agosto 2015, n. 17325 ). E così, a titolo esemplificativo, si è ritenuto che non possa qualificarsi come offensiva dell'altrui reputazione «la parola “contrabbandare”, che, significando “far passare qualcosa per ciò che non è”, si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi» (Cass. civ. sez. lav., 18 ottobre 2016, n. 21031; conforme, Trib. Novara, 24 gennaio 2019, n. 75 ). Più in generale, secondo la Corte di cassazione, non possono valutarsi offensive dell'altrui reputazione le parole che, «rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario» (Cass. civ. sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26195 ). Ordine di cancellazione
In conseguenza dell'accertata violazione del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive, il secondo comma dell'art. 89 c.p.c. prevede che il giudice, in ogni stato dell'istruttoria, possa disporne con ordinanza la cancellazione. Si tratta di un potere valutativo ampiamente discrezionale, esercitabile d'ufficio, volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti e strumentale all'obbligo di queste ultime di comportarsi in giudizio secondo modelli di lealtà e probità (ex pluribus, Cass. civ. sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. civ. sez. III, 16 marzo 2005, n. 5677 ). Come chiarito dalla Corte nomofilattica (tra le più recenti, Cass. civ. sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30057), l'istanza di cancellazione di frasi offensive e denigratorie contenute in un atto difensivo non costituisce una domanda giudiziale in senso proprio, risolvendosi in«una mera sollecitazione per il giudice che conserva sul punto un potere meramente discrezionale il cui mancato esercizio non può formare oggetto di impugnazione né possibilità di richiedere il risarcimento dei danni». Ove l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che siano indicate con precisione quali siano le espressioni biasimabili (Cass. civ. sez. VI, 22 luglio 2016, n. 15137). Proprio perché la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive rientra nei poteri officiosi del giudice, la relativa richiesta può essere formulata in qualunque momento del giudizio. Stante la funzione meramente ordinatoria del provvedimento di cancellazione, avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endoprocesusuale tra le parti, e avendo contenuto di puro merito, «della relativa contestazione non può farsi questione dinanzi al giudice di legittimità» (Cass. civ. sez. III, 28 aprile 2017, n. 10517), anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè all'indicazione delle sole espressioni da censurare, essendo preclusa alla Corte nomofilattica una nuova valutazione dei fatti (Cass. civ. sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651; conforme, ex multis, Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2004, n. 6077). Come si è detto, presupposto perché possa esserne disposta la cancellazione (e, a fortiori, il risarcimento del danno, v. infra), è che le frasi de quibus rivelino un abuso del diritto di difesa o di critica.
La libertas convincii
La norma processualcivilistica che sanziona le espressioni sconvenienti od offensive, contenute in scritti o discorsi pronunciati dalle parti, va letta congiuntamente alla disposizione dell'art. 598 c.p., che prevede una speciale esimente (non escludendo l'antigiuridicità del fatto, ma solo l'applicazione della pena), avente il proprio fondamento nella cd. libertas convincii. Il legislatore ha, infatti, inteso garantire la più ampia libertà espressiva nell'esercizio del diritto di difesa davanti ad autorità giudiziarie o amministrative. Secondo l'orientamento giurisprudenziale, ribadito di recente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 31 maggio 2018, n. 13797 ), l'operatività di tale esimente «è subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo diretto ed immediato all'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta», anche se non necessarie o decisive, purché inserite nel contesto difensivo (Cass. pen. sez. V, 07 marzo 2017, n. 14542; Cass. pen. sez. V, 23 gennaio 2019, n. 8421 ). Può beneficiarne sul piano penale, e andare esente da colpa ex art. 2043 c.c. sul piano civile, colui che attribuisca ad altri, in buona fede, fatti lesivi dell'onore o della reputazione che, sebbene non rispondano oggettivamente a verità, apparivano tuttavia veridici per errore scusabile. È, dunque, ravvisabile la colpa solo nel caso di fatti non pertinenti al giudizio, non veri e la cui falsità era nota al dichiarante, ovvero accertabile preventivamente da questi con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III, 02 dicembre 2014, n. 25423 ). Non è, dunque, richiesto che «le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza della argomentazione». Ciò vale anche nell'ipotesi in cui le offese non siano contenute in atti giudiziari, ma stragiudiziali, sempre che prodromici a successive iniziative giudiziali (Cass. pen., sez. V, 09 aprile 2019, n. 24452). Per contro, non può applicarsi l'esimente in parola quando le offese non siano pertinenti e si risolvono in giudizi apodittici sull'offeso, «senza che sia possibile rilevare inferenze argomentative nella controversia in discussione presso l'Autorità giudiziaria» (Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2013, n. 12402). Tanto la disposizione dell'art. 89 c.p.c., quanto quella dell'art. 598 c.p. , fanno espresso ed esclusivo riferimento alle parti e ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico di parte, che è figura processuale diversa e non equiparabile alle predette (Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27001). La Corte di cassazione ha, altresì, precisato che la responsabilità derivante da espressioni offensive nei confronti del giudice che sta trattando la causa, contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile, non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art. 2043 c.c. di cui risponde, oltre all'avvocato autore delle espressioni de quibus, la stessa parte, quale responsabile civile dell'operato del proprio difensore, non trovando applicazione nel processo civile l'art. 598 c.p. , ma l'art. 89 c.p.c. , quale norma posteriore e speciale rispetto alla prima (Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4733). Il risarcimento del danno
A prescindere dell'ordine di cancellazione, l'uso di espressioni sconvenienti od offensive può comportare la condanna dell'offensore al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, in favore dell'offeso, sempre che tali espressioni siano prive di nesso funzionale con l'oggetto della causa e con l'esercizio del diritto di difesa o di critica. Mentre, come si è visto, il potere di disporre la cancellazione è esercitabile d'ufficio, il risarcimento postula una specifica domanda di parte, che non può ritenersi implicitamente formulata nella richiesta al giudice di valutare i presupposti per l'assegnazione di una somma di denaro a titolo risarcitorio. A rispondere delle offese contenute negli scritti difensivi è sempre la parte, che è, pertanto, destinataria della domanda risarcitoria, sia perché gli atti del difensore sono sempre riferibili ad essa, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette solo nei confronti della parte in causa (Cass. civ. sez. III, 26 luglio 2002, n.11063); cionondimeno, se condannata, quest'ultima potrà poi rivalersi nei confronti del proprio difensore, cui è imputabile la violazione del divieto previsto dall'art. 89 c.p.c. (Cass. civ. sez. II, 9 settembre 2008, n. 23333). Il difensore è, invece, passivamente legittimato, a titolo personale, nell'azione per danni da espressioni offensive contenute negli atti processuali, proposta dinanzi a un giudice diverso da quello che ha definito la controversia, qualora sia prospettata una sua specifica responsabilità oppure non sia più possibile agire ai sensi dell'art. 89 c.p.c. per lo stadio processuale in cui la condotta offensiva ha avuto luogo (Cass. civ. sez. VI, 15 aprile 2015, n. 7638). La competenza ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni sconvenienti od offensive spetta, di norma, allo stesso giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate tali frasi (sulle ipotesi di derogabilità di tale competenza, allorché il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, v. Cass. civ. sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass. civ. sez. III, 3 marzo 2010, n. 5062). È ammessa la domanda di risarcimento, in separato giudizio, dei danni conseguenti ad affermazioni offensive contenute in scritti difensivi e rivolte nei confronti del giudice che sta trattando la causa; tale giudizio può essere intrapreso direttamente nei confronti sia del difensore sia della parte rappresentata, dovendosi ritenere la parte civilmente responsabile di quanto il difensore scrive nello svolgimento dell'attività di patrocinio legale (Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2019, n.4733 cit.). Profili deontologici
Il giudice può riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori in caso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Il Nuovo Codice deontologico forense, all'art. 52 (già art. 20 del Codice previgente) nel disciplinare i doveri dell'avvocato nell'ambito del processo e, più in generale, in quello dell'esplicazione del suo munus difensivo, vieta l'utilizzo di espressioni sconvenienti o connotate da un'attitudine offensiva o dispregiativa. L'esercizio della propria attività professionale e, segnatamente, l'impegno difensivo profuso a tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito, non esonera certo l'avvocato dall'osservanza delle norme disciplinari e dal rispetto nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, in ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e ai principi di colleganza. Il secondo comma della norma in esame prevede che «la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta», e neppure il consequenziale stato d'ira o d'agitazione, che può incidere, al più, sulla determinazione della sanzione (sulla rilevanza di per sé delle espressioni sconvenienti od offensive, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, v. Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11370). La violazione del divieto imposto dal primo comma è sanzionata disciplinarmente con la censura. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 25/09/2017, n. 136, ha affermato: «Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d. [ora art. 52. N.d.R.], va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (CNF n. 159/12 )». Non rileva, in proposito, il fatto che il giudice civile non abbia disposto la cancellazione delle espressioni censurabili, potendo il giudice della disciplina riesaminare tali espressioni sotto il profilo deontologico (CNF 30/12/2013 n. 219). Trasgrediscono, dunque, il divieto imposto dall'art. 52 quelle esternazioni che siano volte non già a confutare fatti e/o documenti del giudizio ovvero a sostenere tesi difensive, bensì a offendere e dileggiare la dignità professionale del legale di controparte, dovendo ritenersi «implicito ‘l'animus iniuriandi' nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all'indirizzo di un altro difensore in un atto difensivo (CNF. n. 64/159 )» (CNF 18/12/2017 n. 207 ). La condotta del difensore non deve neppure trascendere i limiti di continenza e pertinenza della critica consentita: è chiaro il principio espresso al riguardo dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui, pur dovendo l'avvocato far valere le ragioni del proprio assistito con il necessario rigore, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti processuali di cui dispone, in particolar modo nella fase dell'impugnazione, «atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato» (CNF 10/06/2014 n. 20 ), il diritto di critica non deve, tuttavia, mai travalicare «in una censurabile deplorazione dell'operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa» (CNF 21/11/2017, n. 176 ). Esulano dall'ordinaria dialettica processuale e dal libero confronto delle idee «accuse quali quelle di ignorare la scienza giuridica, di svolgere con superficialità la professione e di scrivere per anacoluti giuridici, ovverosia ricorrendo a ragionamenti privi di giuridico costrutto». Siffatte accuse, in quanto «volte a negare, direttamente, le capacità intellettuali, culturali e professionali della persona», devono ritenersi gratuitamente offensive (CNF 15/10/2012 n. 140, cit. in CNF 31/12/2016, n. 408 ).
In conclusione
La lite giudiziaria, nell'interesse superiore della Giustizia e in quello particolare dei contendenti, deve svolgersi correttamente, con una condotta delle parti processuali e dei loro difensori sempre ispirata a lealtà e probità. Le espressioni sconvenienti od offensive, di cui all'art. 89 c.p.c., si sostanziano in esternazioni verbali che travalicano il limite della correttezza e della convenienza processuale, rivolte nei confronti dei soggetti presenti in causa (controparti, avvocati, magistrati) o, talora, di terzi, in violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento. Il potere di accertare e liquidare il danno cagionato al soggetto nei cui confronti sono rivolte le espressioni censurabili appartiene al giudice del processo nel cui ambito sono proferiti i discorsi o depositati gli scritti che contengono tali espressioni. Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità, l'apprezzamento sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, così come l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle stesse. È possibile per l'offeso chiedere al giudice anche la condanna dell'offensore al risarcimento del danno sofferto in conseguenza delle frasi offensive e denigratorie, sempre che ne ricorrano i presupposti (non sussiste l'obbligo risarcitorio quando tali espressioni si trovino in un rapporto di necessità o, comunque, presentino un nesso funzionale con l'esercizio del diritto di difesa). L'art. 598 c.p. prevede una speciale esimente per le frasi offensive contenute negli scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, qualora esse concernano l'oggetto della causa. Integra un illecito disciplinare a carico dell'avvocato l'utilizzo, negli scritti difensivi e, più in generale, nell'esercizio della professione forense, di espressioni che non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa o di critica, ma siano oggettivamente ingiuriose e oltrepassino i limiti dettati dal rispetto dei doveri imposti anche dal Codice deontologico forense. La condotta dell'avvocato, che abbia pronunciato tali frasi nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, è sanzionata con la censura, come previsto dal comma 3 dell'art. 52.
AGNINO F., La dialettica processuale, le frasi ingiuriose ed i destinatari della condanna per uso di linguaggio sconveniente, in Ridare.it, 31 maggio 2016; CALAMANDREI P., Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc. 1950, I, 23; CAVALLONE B., In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc. 2010, 1; DANOVI R., Responsabilità per espressioni sconvenienti od offensive, in Ridare.it, 15 aprile 2014; MARIOTTI P. - CAMINITI R., La responsabilità da processo, Milano, 2018, 129 e ss.; PALLONE E. C., Espressioni offensive nei confronti del giudice contenute in scritti difensivi: è ammessa la domanda di risarcimento del danno in separato giudizio, in Ridare.it, 1 luglio 2019; REDAZIONE SCIENTIFICA, Il giudice può chiedere il risarcimento dei danni per i contenuti offensivi degli scritti di parte, in Ridare.it, 28 febbraio 2019; TARUFFO M., Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone, in Riv. dir. proc. 2010, 995. |