La definizione di “quasi-flagranza”. Prime applicazioni dopo l'intervento delle Sezioni Unite
16 Settembre 2019
Con la sent. n. 37303/2019, la Seconda Sezione della Cassazione è intervenuta sul concetto di quasi-flagranza, su cui si erano espresse anche le Sezioni Unite nel 2015 (sent. n. 39131 del 24 novembre). In linea con le Sezioni Unite e un precedente, sempre della stessa Sezione (sent. n. 19948/2017), si è affermato che: «in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma 1, c.p.p., della “sorpresa” dell'indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”» (così: Cass. pen., Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7305; Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2014, n. 44041). Nel caso sottoposto all'esame della Corte, le cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima erano costituite, non già dalla identificazione operata dalla parte offesa che ha indicato le generalità del presunto autore del delitto, bensì dal vestiario indossato dall'agente nel momento in cui la polizia lo ha individuato, come descritto dalla vittima (al vestiario si è affiancata la stessa borsa, rinvenuta sulla via percorsa per allontanarsi dal parcheggio teatro della rapina e il luogo di rintraccio dell'autore, quale elemento di materiale conferma del tragitto di rapido allontanamento, e infine il diretto riconoscimento della persona offesa). |