È violenza privata strappare e ingoiare il verbale dell'assemblea
16 Settembre 2019
Nel giudizio di merito era stata confermata la responsabilità di Tizio, per il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per avere costretto i condomini a sospendere i lavori dell'assemblea condominiale. In particolare, oltre alle minacce, Tizio aveva strappato e ingoiato una pagina del verbale dell'assemblea. Avverso tale pronuncia, l'imputato eccepiva che la violenza o le minacce attribuite non avrebbero esercitato alcuna influenza limitativa della libertà dei condomini, in quanto l'assemblea aveva già approvato i lavori che l'imputato non voleva; inoltre, la Corte non aveva considerato la reazione violenta subita da Tizio dagli altri condomini. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, a nulla rilevava che la delibera fosse stata già approvata (nel senso che si era già formata la volontà assembleare), in quanto la costrizione concerneva: la sospensione dell'assemblea condominiale; la richiesta dell'intervento della polizia e la nuova redazione del verbale strappato ed ingoiato dall'imputato. Né la condotta minacciosa e violenta erano suscettibili di essere obliterati dall'asserita reazione degli altri condomini, trattandosi di comportamento che, a prescindere dalle valutazioni eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 52 c.p., era successiva alla condotta dell'imputato, e non ne elideva la tipicità. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: condominioelocazione.it |