Esclusa la legittimazione processuale del trust

Saverio Capolupo
17 Settembre 2019

Il trust non può essere qualificato ente autonomo a sé stante; è privo di soggettività giuridica con l'ovvia conseguenza di non poter essere considerato come soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Pertanto, non può stare in giudizio autonomamente e, quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno destinatario di un atto impositivo. Resta da individuare la corretta soluzione da adottare per la tutela dei propri interessi qualora gli venga notificato un atto impositivo (richiesta di autotutela e/o impugnazione nei termini).
La legittimazione processuale

Uno dei problemi sollevati di recente, anche a fronte di orientamenti non univoci, riguarda la legittimazione processuale attiva del trust.

Senza entrare in dispute dottrinali, è pacifico che, in campo processuale tributario, le parti in senso sostanziale siano da identificare nei soggetti che effettivamente, sia dal lato attivo sia da quello passivo, siano titolari di una posizione giuridica sostanziale della quale si discute dinanzi al giudice chiedendone l'accertamento ovvero contestandone l'esistenza (trattasi della c.d. legitimatio ad causam).

Non è rilevante, per contro, ai fini in esame, considerare la capacità di stare in giudizio.

In via generale, l'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 definisce la parte ricorrente in senso formale in dipendenza del mero fatto della proposizione della domanda. Per contro, definisce in senso sostanziale la parte resistente rapportandola al soggetto che ha emanato l'atto che ha formato oggetto di impugnazione.

Dal punto di pista della legittimazione processuale, nonostante la formulazione dell'indicato art. 10 sia infelice ed incompleta, è certo che la parte ricorrente possa essere individuata sia nel soggetto cui è stato notificato l'atto con il quale l'Amministrazione finanziaria e, comunque, il soggetto attivo si fa portatore di una pretesa creditoria sia qualsiasi altro soggetto quale parte nel rapporto controverso ovvero potenzialmente comunque inciso nella sua sfera giuridico patrimoniale dala controversia.

Una parte della dottrina, pertanto, ritiene che il ricorrente, per usare la terminologia dell'indicato art. 10, debba essere indentificato esclusivamente con il destinatario ovvero con il soggetto cui è stato notificato uno degli atti indicati dall'art. 19 del decreto n. 546/1992 ritenendo che tale soluzione non si ponga in contrasto con le esigenze di tutela degli interessi di soggetti terzi.

Fermo restando che tale conclusione non appare del tutto persuasiva, in quanto la tutela di tali interessi deve essere comunque garantita, occorre verificare le conseguenze di tale impostazione con riferimento al Trust.

La natura giuridica del Trust

Com'è noto, tale istituto è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti il cui effetto non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, per trust, infatti, s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Come questa Corte ha già ritenuto.

Tale istituto è caratterizzato, dunque, dal fatto che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee venendo essi intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, che ha il potere e l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

È parimenti noto che il trust deve essere esaminato sotto differenti profili, peraltro non tutti ben perimetrati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. A titolo puramente esemplificativo si cita il trust familiare, qualificato munus di diritto privato, che si sostanzia non nel compimento di un singolo atto giuridico, bensì in un'attività multiforme e continua; l'esclusione del patto successorio vietato ex artt. 458 e 589 c.c., in ordine alle disposizioni testamentarie poste in essere da due soggetti e dirette a costituire un'unica fondazione nominandola erede universale, che si è riflessa sulla tendenza alla progressiva erosione della portata del divieto dei patti successori, evidenziata, salvi i diritti dei legittimari, dal recepimento nella normativa nazionale dell'istituto la disciplina di common law; i dubbi sulla sussistenza, in caso d'intestazione di beni immobili, di ragioni economico-sociali o, invece, della esclusiva funzione di consentire un risparmio fiscale; l'operatività o meno della confisca dei beni in trust, qualora esso risulti una mera apparenza; la legittimazione processuale, attiva e passiva, ecc.

Nonostante le multiformi peculiarità, si ritiene, pacificamente, che l'effetto proprio del trust validamente costituito non sia quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente quello di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.

Non sarebbe, pertanto, un ente autonomo a sé stante, privo di soggettività giuridica con l'ovvia conseguenza di non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. Ne deriva che il trustee sarebbe l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

A questo proposito va anche rammentato che il trust sostanzia un rapporto giuridico fondato sulla fiducia tra disponente (settlor) e trustee.

Il disponente, di norma, trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, sicchè quei beni (salvo l'attuale art. 2929-bis c.c., conseguente al D.L. n. 83/2015) non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

In questo senso - e solo in questo - il trust è caratterizzato da una doppia proprietà, perché l'una, in capo al trustee, è finalizzata solo all'amministrazione, mentre è l'altra, quella che farà capo al beneficiario, che assume rilevanza quale momento di effettivo godimento del bene e delle relative utilità giuridiche.

Va da sé che in base ai canoni tradizionali dell'ordinamento, fortemente formalistico, non è agevole misurarsi con un simile sdoppiamento di posizioni giuridiche. Tuttavia, è abbastanza evidente la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee, che pure ne è il proprietario: in sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l'esercizio del diritto del trustee è, per contro, limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

La prassi evidenzia anche l'ipotesi in cui sia designato come trustee uno dei disponenti.

Ora, se è lo stesso disponente a essere designato quale trustee, e se dunque si è in presenza un trust almeno in parte autodichiarato, il vincolo di destinazione sui beni si forma, per quella parte, all'interno dello stesso patrimonio della parte disponente.

L'esclusione della legittimazione processuale attiva

Sotto il profilo processuale, è di tutta evidenza l'impossibilità di assimilare il trust ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante, perché la costituzione di beni in trust non solo non comporta, come ricordato, la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo, con la diretta conseguenza che questo patrimonio non è legittimato nei rapporti con i terzi (i beni sono intestati al trustee, anche se tale intestazione deve ritenersi solo momentanea, fino allo scioglimento del trust) per cui a tale scopo legittimato è solo il trustee.

Sulla base di tale premessa la conclusione è ovvia: il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo titolare di diritti e tanto meno destinatario di un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione di sanzioni, ecc.).

La legittimazione processuale, pertanto, spetterebbe esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

La giurisprudenza di legittimità predominante ha confermato tale orientamento, che trova qualche conferma anche nella giurisprudenza di merito, in tema di carenza di legittimazione processuale in capo al trust in persona del suo legale rappresentante, ribadendo che qualsiasi azione processuale debba essere promossa, a pena di nullità, nei soli confronti del soggetto trustee.

Neppure può dirsi che, al di là delle possibili espressioni in concreto adoperate e adeguatamente prese in considerazione dall'Ufficio, possa ritenersi che l'atto impositivo debba essere comunque riferito alla persona del trustee in tale qualità.

Aderendo al richiamato indirizzo, occorre chiedersi quale comportamento possa ovvero debba assumere il Trust qualora – e la prassi conferma – ad esempio, in materia di successioni l'amministrazione finanziaria gli notifichi un avvio di liquidazione.

Esclusa l'ipotesi in cui si possa configurare una responsabilità solidale tra trust e trustee - essendo pacifico che ad entrambi i soggetti debba essere riconosciuta la sussistenza di un interesse ad agire, conclusione, peraltro, condivisa dalla stessa agenzia delle entrate sia pure in via generale e non sul caso specifico - si è dell'avviso che non esista una soluzione unitaria, valida, cioè, per qualsiasi fattispecie che possa verificarsi.

Come prima ipotesi, qualora riceva un atto impositivo, il trust può chiedere all'Agenzia dell'entrate, in via di autotutela, il ritiro dell'atto impositivo richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Va da sé che, ove l'Amministrazione non provveda (e non è certamente obbligata a rispondere) al fine di evitare che l'atto diventi definitivo (con tutte le conseguenze che ne derivano), è sempre consigliabile l'impugnazione nei termini dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado.

Una probabile dichiarazione di insussistenza della legittimazione processuale attiva, lo pone al riparo di qualsiasi rivendicazione dell'Amministrazione ribaltando il problema sull'Agenzia, sempre che non siano scattati i termini di decadenza per agire nei confronti del trustee.

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