Giudizi de potestate: necessaria la nomina di un curatore speciale o di un tutore per il minore
16 Settembre 2019
Il T.m. di Milano dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti delle figlie, confermava il loro affido presso il comune di Milano e il loro mantenimento in comunità. I servizi sociali venivano incaricati di regolamentare i rapporti tra le minori e i genitori. Avverso tale decreto proponevano tempestivo reclamo i genitori chiedendo la nullità del decreto per mancata nomina di un curatore speciale, la revoca della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale e la riforma delle modalità di incontro figli-genitori. In udienza il comune eccepisce la nullità del decreto emesso dal T.m., in quanto non era stato nominato un curatore speciale delle minori e nè un tutore provvisorio. Nomina di un tutore o curatore speciale. Il collegio osserva che l'eccezione d nullità del decreto impugnato è pienamente fondata, difatti è accertato che nel procedimento minorile, conclusosi con la decadenza della responsabilità genitoriale, non è mai stato nominato un tutore né un curatore speciale che potesse rappresentar egli interessi del minori in conflitto con quello dei genitori. Pacifico è ormai l'orientamento della Cassazione sui giudizi de potestate «si tratta di giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale e i procedimenti ex art. 336 c.p.c. che incidono su tali diritti hanno carattere contenzioso e necessitano della partecipazione del minore rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio, previa eventuale nomina di un curatore speciale, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Pertanto nel caso in cui non sia stato nominato, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1 c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio». Alla luce di tali osservazioni, viene dichiarato nullo il decreto impugnato con rimessione della causa al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio con nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale nell'interesse del minore.
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