Le notizie di stampa, di per sé sole, non sono idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità professionale dell’operatore economico

Redazione Scientifica
18 Settembre 2019

I fatti suscettibili di apprezzamento alla luce dell'art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all'impresa interessata, in...

I fatti suscettibili di apprezzamento alla luce dell'art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all'impresa interessata, in atti/documenti dotati di un minimo di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla Stazione Appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale.Tale livello di significatività probatoria non può, pertanto, ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa, in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa, per sé considerata, e della mancanza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo a comprovarne l'attendibilità.

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