Per l'individuazione dell'OEPV si valuta l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto

19 Settembre 2019

In forza dell'art. 95, comma 6 lett. e) del d. lgs. n. 50/2016, è legittima l'ammissione alla procedura di gara di un operatore che abbia fornito una “certificazione semplice” e non proveniente da enti pubblici accreditati, se la lex specialis non esplicitava nulla sul punto.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte della terza classificata, del provvedimento con il quale la s.a. ha disposto l'aggiudicazione del servizio per la gestione del posto di ristoro nella sede di un istituto tecnico industriale. La ricorrente ha censurato l'illogicità dell'operato della Commissione che ha attribuito il medesimo punteggio sia all'impresa aggiudicataria che alla seconda classificata valutando la congruità delle referenze del personale allegate all'offerta tecnica, nonostante non provenissero da enti pubblici accreditati e fossero prive di adeguate allegazioni documentali.

La soluzione. Il Collegio ha ritenuto il suddetto motivo infondato poiché se la s.a. avesse inteso richiedere solo ed esclusivamente il possesso di una determinata certificazione proveniente da enti pubblici accreditati, avrebbe dovuto esplicitarlo nella lex specialis. Nel caso di specie mancava qualunque specificazione in tal senso.

A supporto della suddetta argomentazione il Collegio richiama la disposizione di cui all'art. 95, comma 6 lett. e) del d. lgs. n. 50/2016 secondo cui, tra i criteri che le amministrazioni possono impiegare per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rientra anche quello inerente “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto” (TAR Molise n. 513/2016).

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