Sul principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

19 Settembre 2019

Il principio di separazione tra l'offerta tecnica ed economica, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impone che quella economica debba restare segreta per tutta la fase in cui la Commissione compie le valutazioni sugli aspetti tecnici. La ratio del suddetto principio è evitare che gli aspetti economici possano influenzare la valutazione di quelli tecnici, con la finalità di garantire il lineare e libero giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte della terza classificata, del provvedimento con il quale la s.a. ha disposto l'aggiudicazione del servizio per la gestione del posto di ristoro nella sede di un istituto tecnico industriale. In particolare, il bando disponeva, in spregio al principio di separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, che “all'interno della busta “offerta economica”, occorreva inserire sia la documentazione riconducibile all'offerta “economica” sia quella riconducibile all'offerta “tecnica”.

La soluzione. Il Collegio ha accolto il ricorso e ha disposto, per l'effetto, l'annullamento dell'intera procedura di gara.

Il TAR ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il principio di separazione fisica dell'offerta garantisce un ordinato svolgimento della gara e impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 18 luglio 2019 n. 6017).

La ratio del suddetto principio è di evitare che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione automatica dell'offerta economica possa influenzare le valutazioni discrezionali proprie dell'offerta tecnica, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare il principio si declina in una triplice regola, per cui:

i) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890);

ii) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);

iii) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).

Nel caso di specie - rileva il Collegio - trattandosi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “sussisteva quindi il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità che accade, appunto, laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta) (Cons Stato 18 luglio 2019 n. 6017)”.

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